Nella Delibera n. 1300 del 14 dicembre 2016, viene chiesto un parere in ordine alle modalità di affidamento della gestione degli Impianti sportivi a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs. n. 50/16. L’Autorità chiarisce che gli Impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell’Ente, ai sensi dell’art. 826 del Cc., essendo destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive. La gestione di tali Impianti può essere effettuata dall’Amministrazione competente in forma diretta oppure indiretta, mediante affidamento a terzi individuati con procedura selettiva.
A tal riguardo, in ordine alle modalità di affidamento di tale gestione, alla luce delle intervenute disposizioni del Dlgs. n. 50/16, l’Anac distingue tra Impianti con rilevanza economica ed Impianti privi di rilevanza economica. Infatti, gli Impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, mentre gli Impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall’Ente. La gestione degli Impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale “concessione di servizi” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv), del “Codice”, deve essere aggiudicata con applicazione delle Parti I e II del “Codice” stesso, per quanto compatibili (come previsto dall’art. 164, comma 2, del Dlgs. n. 50/16).
Nel caso in cui gli Impianti sportivi siano privi di rilevanza economica, invece, non è applicabile la disciplina delle concessioni, come espressamente stabilito dall’art. 164, comma 3 del Dlgs. n. 50/16, ove è specificato che “i servizi non economici di interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Parte”. In tal caso, non si tratta di concessione, ma di appalto di servizi, poiché oggetto dell’affidamento è la gestione dell’Impianto sportivo, quale servizio reso per conto dell’Amministrazione ed in assenza di rischio operativo. Pertanto, dovranno essere applicati gli artt. 140, 142 e 143, dettati dal “Codice” per gli appalti di Servizi sociali, ovvero la disciplina di cui all’art. 36 per gli affidamenti sotto soglia.
Nel caso in cui l’Ente debba concedere esclusivamente l’uso di spazi pubblici per consentire lo svolgimento di eventi, tale fattispecie non rientra nell’ambito di applicazione del “Codice”, ma costituisce una concessione amministrativa di beni pubblici, da affidare comunque con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, di concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione.




