Nella Sentenza n. 3595 del 10 febbraio 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità statuiscono che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l’Ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto. Infatti, il relativo accertamento deve attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’art. 139, comma 2 del Cpc., secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita.
Pertanto, è nulla la notificazione nelle mani del Portiere quando la relazione dell’Ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata.







