Nella Sentenza n. 1633 del 7 aprile 2017 del Consiglio di Stato, i Giudici si esprimono sull’ammissibilità, nell’ambito del rito appalti, della proposizione di motivi aggiunti anche in grado d’appello. In particolare, i Giudici rilevano che l’art. 104, comma 3, del Cpa,prevede che in appello possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati. Quanto statuito dalla norma in questione si estende anche al rito appalti, con la conseguenza che l’art. 120, comma 7 del Cpa – che, nella formulazione anteriore al Dlgs. n. 50/16, prevede che “i nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti” – si applica solo con riferimento al primo grado di giudizio.
Inoltre, i Giudici chiariscono che l’art. 104, comma 3, del Cpa, ammette i motivi aggiunti in grado d’appello al solo fine di dedurre ulteriori vizi degli atti già censurati in primo grado, evenienza nella quale non ci si trova tanto in presenza di una domanda nuova quanto di un’articolazione della domanda già proposta al Tar. I motivi aggiunti non sono invece ammessi nella diversa ipotesi in cui con essi si intenda impugnare nuovi atti sopravvenuti alla Sentenza di prime cure. Questa regola si applica anche alle impugnative degli atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici, ove l’art. 120, comma 7, del Cpa, nella formulazione anteriore al Dlgs. n. 50/16, prevede che “i nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti” solo con riferimento al primo grado di giudizio, ma non già per il grado di appello, per il cui svolgimento l’art. 120, comma 11, del Cpa non richiama la regola del comma 7 ma solo quelle dei commi 3, 6, 8 e 10 e, dopo la novella del 2016, anche dei commi 2-bis, 6-bis, 8-bis e 9. Ciò per l’ovvia ragione che, in virtù del generale principio di cui all’art. 104, comma 3, del Cpa, non è possibile impugnare, con motivi aggiunti, un atto sopravvenuto alla Sentenza già gravata né, a fortiori, è possibile impugnare la Sentenza di prime cure che si sia pronunciata sulla legittimità dell’atto di gara sopravvenuto alla prima Sentenza.




