Faq RgS: Certificazione “perdita di gettito” e rettifica allegati al rendiconto della gestione 2021

La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato sul Portale “Pareggio di bilancio” la Faq n. 50 del 1° luglio 2022 con chiarimenti circa le modalità “semplificate” di rettifica degli allegati al rendiconto della gestione 2021 previste dall’art. 37-bis del Dl. 21 marzo 2022, n. 21.

Risultava dubbio se con Determina del Responsabile finanziario si potesse addivenire solo all’aggiornamento degli Allegati “a” (Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione) e “a/2” (Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione), e non anche al Quadro generale riassuntivo, al Prospetto degli equilibri ed eventualmente anche alle risultanze della contabilità economico-patrimoniale.

L’art. 37-bis del Dl. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede che il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli Enti Locali concernenti il risultato di amministrazione – Allegato “a)” – e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione – Allegato “a/2” – al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della Certificazione “Covid-19” relativa al 2021 “ è di competenza del Responsabile del ‘Servizio finanziario’, previo parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell’Organo consiliare, previo parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria”.

La RgS ritiene che la deroga, indicata al primo periodo dell’art. 37-bis del Dl. n. 21/2022, alle modalità previste per la Deliberazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 227 del Tuel sia estendibile anche ai casi in cui, a seguito della Certificazione, la suddetta rettifica si renda necessaria, di riflesso, anche per altri allegati del rendiconto (oltre a quelli indicati nella norma sopra riportata: “a”, “a/2”).

Pertanto, secondo la RgS risulta possibile addivenire alla rettifica di altri allegati con atto del Responsabile del “Servizio finanziario”, previo parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria, sempre che le rettifiche non incidano anche sul valore complessivo del risultato di amministrazione (in tal caso la competenza è obbligatoriamente del Consiglio comunale).

In conclusione, viene indicato che qualsiasi altra variazione non strettamente correlata alla Certificazione della “perdita di gettito” deve sempre essere effettuata dagli Organi competenti previsti dall’art. 227 del Tuel, e segnalata la necessità, nei casi sopra riportati e di cui al richiamato art. 37-bis del Dl. n. 21/2022, di trasmettere tempestivamente alla “Bdap” il rendiconto 2021 aggiornato.