Violazione “Patto di stabilità”: condanna di un Sindaco e del Responsabile del “Servizio finanziario”

Corte dei conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, Sentenza n. 315 del 24 agosto 2021
di Antonio Tirelli

Oggetto:

Condanna del Sindaco e del Responsabile del “Servizio finanziario” per aver violato il “Patto di stabilità”, per l’esercizio 2011, con operazioni contestate: conferma Sentenza della Sezione territoriale per la Lombardia n. 18/2019.

Fatto:

Per l’esercizio 2011 la Procura della Corte dei conti contesta al Sindaco, a 2 Assessori ed a 2 Responsabili del “Servizio finanziario” (succedutisi nella carica) di un medio Comune (9.000 abitanti circa), di aver sostanzialmente violato le norme previste dal “Patto di stabilità”.

La Procura regionale sostiene che una operazione finanziaria effettuata il 30 dicembre 2011 (versamento da parte di una Società dell’importo di oltre Euro 500.000, per una concessione cimiteriale), riscossa al Titolo IV del bilancio e restituito nei primi giorni del 2012 (con la motivazione che la Società non vantava alcun titolo per ottenere la concessione cimiteriale), fu operata specificatamente per eludere la normativa del c.d. “Patto di stabilità”.

Inoltre, viene evidenziata che un’altra fattispecie di violazione si rinveniva “nell’amplissimo scostamento tra l’entità degli accertamenti tributari emersi nel 2011 (pari ad Euro 1.750.822,00) e delle correlative riscossioni (concretizzatesi in Euro 79.295,59): scostamento che il Comune aveva iscritto tra i residui attivi, a dispetto della circostanza che 12 di questi accertamenti (specificatamente menzionati nell’atto di citazione, per complessivi Euro 548.018,43) fossero stati impugnati dinanzi al Giudice tributario”.

Il Sindaco a sua difesa sostiene che l’accertamento dell’entrata (per concessioni cimiteriali) era stato proposto dal Responsabile dell’Area “Edilizia pubblica” del Comune e che il Revisore del Comune “aveva poi attestato, il 2 aprile 2012, che il rendiconto 2011, approvato dalla Giunta, rispondeva alle risultanze della gestione: perciò esprimendo Parere favorevole per l’approvazione consigliare del rendiconto stesso, sopraggiunta qualche settimana dopo”. La difesa del Sindaco ha poi ricordato che, “riguardo ai rilievi che all’inizio di febbraio 2012 taluni Consiglieri comunali avevano sollevato in merito al rispetto del ‘Patto di solidarietà’, egli aveva chiesto chiarimenti a ben 4 soggetti diversi: al Responsabile del procedimento, al Direttore generale e Segretario comunale, al Revisore dei conti e al Responsabile dell’Area finanziaria. La difesa del Sindaco sottolinea che, ottenuti i chiarimenti richiesti, al Parere favorevole della Commissione consiliare per il Bilancio e soprattutto del Revisore dei conti, nonché confermati da vari parametri contabili, aveva espresso Parere favorevole, sia alla Deliberazione di Giunta che alla Deliberazione consigliare che approvavano il rendiconto 2011.

La difesa dei 2 Assessori si associa a quanto affermato dal Sindaco.

La difesa dei 2 Responsabili del “Servizio Finanziario”, succedutisi alla fine del 2011, sostiene la regolarità di tutte le operazioni contabili effettuate (compresa l’iscrizione dei residui attivi, attestata dai titolari delle varie posizioni organizzative interessate) e il Parere favorevole del Revisore dei conti.

La Sezione territoriale (Sentenza n. 18/2019), dopo aver esaminato la normativa di riferimento (comma 111-ter dell’art. 1 della Legge n. 220/2010, introdotti dall’art. 20, comma 12, del Dl. n. 98/11) condanna il Sindaco ad una sanzione pari a 5 mensilità nette dell’indennità di carica e il Responsabile del “Servizio finanziario” (in servizio fino al gennaio 2012) ad una sanzione pari a 3 mensilità della retribuzione netta. Sono assolti i 2 Assessori ed il Responsabile del “Servizio Finanziario” subentrato nella carica, nei primi mesi del 2012 (con riconoscimento delle spese di difesa, a carico del Comune).

I 2 interessati presentano ricorso, che viene respinto.

Sintesi della Sentenza:

La Procura generale“evidenzia che l’operazione, dell’ammontare di Euro 514.800,00, è stata oggetto di contabilizzazione non solo errata ma ingannevole e orientata strumentalmente, in quanto tale, all’elusione del patto di stabilità, stante la decisività, neppure smentita, di quell’operazione contabile, al fine di determinare i saldi. Quanto all’elemento soggettivo, rileva la Procura generale che risulterebbe provata la piena violazione degli atti adottati, dai quali dovrebbe farsi conseguire, del tutto prevedibilmente, l’effetto di alterazione dei saldi e l’elusione delle norme che ne sono a presidio, nel quadro del patto di stabilità. La finalizzazione della condotta di entrambi gli appellanti, nei rispettivi ruoli, sarebbe ampiamente dimostrata da tutti gli elementi accertati nel primo grado del giudizio. Ha quindi chiesto il rigetto di entrambi gli appelli, con condanna dei soccombenti alle spese di entrambi i gradi di giudizio”.

I Giudici di appello ritengono “che le operazioni contestate agli appellanti, integranti comportamenti elusivi del patto di stabilità interno, con riferimento all’esercizio 2011, ricadano nell’ambito di applicabilità delle medesime, essendo le stesse comprese nella sequenza di interventi normativi volti a garantire il rispetto dello stesso patto di stabilità e a perseguire le condotte inosservanti/elusive dello stesso. Come correttamente evidenziato dalla Procura generale nell’ambito delle conclusioni depositate in causa, la previsione di cui all’art. 1, comma 111- ter della Legge n. 220/2010, introdotta dall’art. 20, comma 12 del Dl. n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011, risulta entrata in vigore il 6 luglio 2011 ossia ‘il giorno stesso della sua pubblicazione nella Guri, in forza dell’art. 41 dello stesso Dl. n. 98/2011, discendendone la piena applicabilità della stessa ai comportamenti posti in essere successivamente a tale data. In tale contesto, non colgono nel segno le doglianze mosse dagli appellanti in ordine ad una pretesa applicazione retroattiva delle disposizioni sanzionatorie dell’elusione del ‘Patto di stabilità’, non essendo revocabile in dubbio che i comportamenti attivi ed omissivi serbati dagli appellanti stessi, in violazione degli obblighi incombenti sui medesimi, siano stati posti in essere successivamente all’individuata data di entrata in vigore della richiamata norma. La previsione sanzionatoria a carico dei singoli Amministratori e del Responsabile del ‘Servizio economico-finanziario’ si appalesa del tutto distinta e non sovrapponibile all’apparato sanzionatorio a carico degli Enti, che è invece strettamente agganciato alla modifica della disciplina sul ‘Patto’, contenuta nel comma 1 dell’art. 20 citato. Va rilevato che il rinvio ad apposito Decreto Mef per la definizione delle ‘modalità attuative del presente comma’ è espressamente riferito al solo comma primo dell’art. 20, così come nel comma 1 è altresì contenuto il richiamo alla disciplina sanzionatoria nei confronti degli Enti, con previsione espressa per cui ‘restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli Enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del ‘Patto di stabilità interno’….

La conclusione è che “il Giudice di prime cure ha indicato puntualmente gli elementi di fatto sui quali ha fondato il proprio convincimento, rilevando che ‘quantunque le 2 reversali di pagamento nn. 983 e 984 rechino entrambe la data del 30 dicembre 2011, il timbro apposto dalla Banca Tesoriere su ciascuna di esse attesta come l’incasso delle rispettive somme sia avvenuto il 3 gennaio 2012”; richiamando il contenuto della Delibera n. 544/2013 ha quindi rilevato come, già dal giorno prima di quell’incasso, il Comune ‘aveva iniziato a vagliare l’istanza di concessione di Cappelle gentilizie cimiteriali presentata dalla Omissis; e quest’ultima, il 4 gennaio 2012, si era vista costretta ad ammettere la sostanziale insussistenza dei presupposti sostanziali che potessero legittimare l’invocata concessione’. Del tutto correttamente il Giudice di prime cure, sulla scorta degli accertamenti condotti anche dalla Sezione di controllo della Corte, ha dato rilievo alla condotta della B. (Responsabile del ‘Servizio Finanziario’) sfociata nell’impropria contabilizzazione dell’entrata di cui trattasi. Alla luce dell’inequivocabile lex specialis del Bando e della natura dell’acconto versato dalla Società richiedente Omissis, unitamente alla presentazione della domanda di concessione delle Cappelle cimiteriali, l’accertamento dell’entrata doveva ritenersi strettamente condizionato alla verifica di sussistenza dei presupposti per l’ammissibilità della domanda stessa. Anche il pagamento dell’intero importo da parte del richiedente poteva ritenersi dovuto solo a fronte del rilascio definitivo della concessione cimiteriale, una volta verificata la sussistenza delle condizioni legittimanti”.

Commento: La normativa sui vincoli previsti dal “Patto di stabilità” è molto chiara. Sicuramente il Comune non l’ha rispettata: la soluzione scelta non è stata considerata corretta dai Giudici della Corte dei conti e quindi è stata censurata, applicando le penali massime al Responsabile del “Servizio Finanziario” e ridotte al Sindaco. Sicuramente sono mancati i controlli interni durante gli ultimi mesi del 2011: alla fine dell’anno l’operazione contabile effettuata è sembrata l’unica soluzione possibile