L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 57/E, del 4 maggio 2017, ha fornito tempestivi chiarimenti in merito ai tempi di entrata in vigore delle novità introdotte con il Dl. 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato in G.U. n. 95 del 24 aprile 2017, in tema di “visto di conformità” e utilizzo in compensazione di crediti tributari.
L’art. 3 del citato Decreto è intervenuto a modificare l’art. 1, comma 574, della Legge n. 147/13 e l’art. 10, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/09, riducendo ad Euro 5.000 (rispetto ai precedenti Euro 15.000), il limite massimo oltre il quale, per poter compensare in modo “orizzontale” crediti Iva, Imposte dirette, Irap e ritenute alla fonte, vi è l’obbligo di apposizione, sulle Dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, del “visto di conformità” di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 241/97, prevedendo inoltre che l’utilizzo improprio dei crediti anche in violazione dell’obbligo di apposizione del “visto di conformità” comporti il recupero a mezzo atto di contestazione con relativi interessi e sanzioni.
E’ stato poi integrato l’art. 1, comma 422, della Legge n. 311/04, con la previsione che le somme dovute a seguito dell’atto di contestazione non possano essere corrisposte tramite compensazione.
Poiché il Dl. n. 50/17 non reca alcuna indicazione temporale sull’efficacia, sono stati chiesti chiarimenti sull’immediata applicazione delle nuove disposizioni.
A tal proposito, l’unico riferimento in merito è quello contenuto nell’art. 67 del Dl. n. 50/17 in questione, ai sensi del quale “il presente Decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.”, ossia il 24 aprile 2017 e di conseguenza le nuove disposizioni trovano già applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e quindi dalle Dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.
Di riflesso, per le Dichiarazioni presentate entro il 23 aprile scorso senza apposizione del “visto di conformità”, come ad esempio il Modello di Dichiarazione “Iva/2017”, non vale quanto disposto dal Dl. 24 aprile 2017, n. 50.
A partire dal 24 aprile 2017 sarà quindi chiaramente necessario, ad esempio per i Modelli “Iva/2017” presentati con ritardo non superiore a 90 giorni o Dichiarazioni “integrative” da inviate ai sensi degli artt. 2 e 8 del Dpr. n. 322/98, apporre il “visto di conformità” qualora si intenda compensare crediti superiori ad Euro 5.000.
Rammentiamo che, in alternativa al “visto di conformità”, è possibile far apporre sui modelli dichiarativi la firma da parte dell’Organo di revisione, nel rispetto delle indicazioni contenute nella Risoluzione Entrate n. 90/E del 2010.




