Il quesito:
“Il corrispettivo per il servizio di Tesoreria rientra nel regime di esenzione ex art. 10 del Dpr. n. 633/72, oppure deve essere considerato imponibile Iva al 22%?”
La risposta dei ns. esperti:
Salvo che non vengano richiesti particolari servizi, solitamente la Tesoreria comunale svolge un servizio Iva esente ex art. 10, n. 1), del Dpr. n. 633/72. Nel caso specifico, l’oggetto del contratto con la Vs. Tesoreria è “…complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria del Comune e, in particolare la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo al Comune…”.
L’art. 10, comma 1, del Dpr. n. 633/72 prevede l’esenzione da Iva per le seguenti prestazioni di servizio:
“1) … la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta”.
Atteso quanto sopra, attendendosi al contenuto letterale della norma, a ns. avviso il servizio erogato dalla Tesoreria può rientrare in tale regime di esenzione.
Provando ad maggiormente approfondire, non esistono ad oggi, a quanto risulta, interventi specifici dell’Amministrazione finanziaria riguardo all’argomento in questione. E’ possibile richiamare indirettamente soltanto la Risoluzione n. 283/E del 2009. In un passaggio di tale prassi agenzoriale si legge quanto segue: “Con la Sentenza 5 giugno 1997, Causa C 2/95, richiamata dall’istante, la Corte di Giustizia CE ha avuto modo di chiarire le condizioni di applicazione dell’esenzione di cui all’allora art. 13, parte B), lett. d), punti 3 e 5 della Sesta Direttiva Iva (ipotesi oggi confluite nell’art. 135 della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE) prevista per le operazioni bancarie con riferimento a talune prestazioni, svolte da un’Associazione di Casse di risparmio, relative a operazioni di giroconto, consulenze in materia di titoli, negoziazione di titoli e amministrazioni di deposito, contratti di acquisto o di credito’ nonché con riguardo ai servizi concernenti le mansioni di natura amministrativa dei suoi membri”. Proseguendo nella lettura viene previsto che “… la prestazione di servizi esente ai sensi della Sesta Direttiva si distingue dalla mera fornitura di una semplice prestazione materiale o tecnica, come tale imponibile, sulla base del grado di responsabilità che il prestatore medesimo assume (…) occorre verificare, in particolare, se la predetta responsabilità è limitata agli aspetti tecnici oppure se si estenda agli elementi specifici ed essenziali delle operazioni …”.
In pratica, la discussione sull’esenzione o imponibilità Iva 22% delle prestazioni erogate al Comune da parte della Tesoreria verte intorno alla seguente domanda: la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo al Comune (oggetto del contratto con la Tesoreria) è configurabile come semplice prestazione materiale o tecnica, in cui la responsabilità della Tesoreria è limitata agli aspetti tecnici (in tal caso si applicherebbe il regime di imponibilità Iva 22%) oppure in tale prestazione la responsabilità della Tesoreria si estende agli elementi specifici ed essenziali delle operazioni ?
La Risoluzione n. 283/09 citata non specifica molto di più, per cui occorre interpretare il significato di “estensione della responsabilità della Tesoreria non solo agli aspetti tecnici, bensì anche ad elementi specifici ed essenziali del servizio”.
Ad avviso dello scrivente è raffigurabile in generale, in un contratto fac simile articolato ad oggi con una Banca di Tesoreria, la responsabilità di quest’ultima estesa ad elementi specifici ed essenziali del servizio e non solo limitata agli aspetti tecnici, per cui in termini fiscali si ritiene sostenibile l’applicazione del regime di esenzione Iva ex art. 10, n. 1), Dpr. n. 633/72, fatto salvo valutare comunque l’eventuale utilità di presentare un’istanza di Interpello ed ottenere una risposta puntuale dell’Agenzia delle Entrate.
di Francesco Vegni




