Sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2022 è stata pubblicata la Legge 15 luglio 2022, n. 91, che converte il Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di Politiche energetiche nazionali, produttività delle Imprese e attrazione degli Investimenti, nonché in materia di Politiche sociali e di crisi ucraina”.
La Legge di conversione introduce misure e sostegni per rispondere all’aumento dei prezzi energetici derivanti anche dalla crisi ucraina, e tra quelli più rilevanti per gli Enti Locali si segnala l’incremento dei contributi straordinari volti a garantire la continuità dei servizi erogati e la possibilità – introdotta per il solo 2022 – di approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2021.
Di seguito si riporta il commento delle principali norme di interesse per gli Enti Locali, per le Società pubbliche, e per i rispettivi Revisori.
Artt. 1-14 Misure in materia di Energia
Il Titolo I del Decreto introduce una serie di misure per il contenimento dei costi energetici a tutela di Cittadini e Imprese tramite il “Bonus sociale Energia elettrica e Gas”, e l’incremento dei crediti d’imposta in favore delle Imprese per l’acquisto di Energia elettrica e di Gas naturale. Inoltre, sono introdotte nuove disposizioni e semplificazioni per le autorizzazioni di Impianti di produzione di Energia da fonti rinnovabili.
L’art. 1-quater, inserito in sede di conversione, sostituisce quanto previsto dal recente Dl. n. 80/2022 in tema di aliquota Iva del Gas del 5% anche per il terzo trimestre 2022. Il Dl. n. 80/2022 è stato abrogato dall’art. 1, comma 2, della Legge n. 91/2022, di conversione del Dl. n. 50/2022, ma sono quindi fatte salve le disposizioni volte a contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del Gas naturale per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel Settore elettrico, l’Arera provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell’anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel Settore elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione.
Nella Legge di conversione n. 91/2022 è stato inoltre inserito il nuovo art. 7-bis, che disciplina l’efficacia temporale e la decadenza del “permesso di costruire”. L’articolo prevede il prolungamento del “permesso di costruire”, disponendo che i lavori avviati per la realizzazione di Impianti che sono alimentati da fonti rinnovabili autorizzati con il procedimento di cui all’art. 12 del Dlgs. n. 387/2003, devono iniziare entro 3 anni dal rilascio del permesso di costruire.
Infine, oltre a nuove disposizioni in materia di Via, sono previsti incentivi per l’efficienza energetica, “Sisma Bonus”, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Artt. 15-20 – Misure a sostegno della liquidità delle Imprese
Il Decreto n. 50/2022 introduce Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle Imprese tramite garanzie prestate da Sace Spa. È istituito inoltre il “Fondo per il sostegno alle Imprese danneggiate dalla crisi ucraina”, ed è rifinanziamento il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle Imprese agricole, della Pesca e dell’Acquacoltura”.
Art. 15-bis – Disposizioni urgenti in materia di liquidità
Il presente art. 15-bis, introdotto in sede di conversione in Legge n. 91/2022, apporta alcune modifiche alle modalità di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, ovvero nello specifico:
– incremento da Euro 60.000 ad Euro 120.000 della soglia al di sopra della quale la rateazione può essere concessa previo onere a carico del contribuente di documentare la situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà;
– incremento del numero di rate per decadere dal beneficio rateale in caso di mancato pagamento, che passa da n. 5 rate a n. 8 rate;
– in caso di decadenza dal beneficio rateale il carico non potrà essere nuovamente rateizzato;
– la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
La nuova formulazione dell’art. 19 del Dpr. n. 602/1973, trova applicazione a valere sui provvedimenti emessi dalla data di entrata in vigore della conversione in Legge n. 91/2022 del Decreto n. 50/2022 in commento.
Per le richieste presentate entro tale data, il carico potrà essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo Piano di rateazione si applicano le nuove disposizioni del menzionato art. 19.
Art. 20-ter – Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle Imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione
L’art. 20-ter, inserito in sede di conversione, modifica il comma 1 dell’art. 28-quater del Dpr. n. 602/1973, in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, nel modo seguente:
- inserisce fra i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, che possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, anche i compensi per prestazioni professionali,
- specifica che le compensazioni suddette riguardano anche le somme contenute nei carichi affidati all’Agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
Artt. 21-25 e artt. 28-30 – Misure per la ripresa economica, la produttività delle Imprese e l’attrazione degli Investimenti
È prevista una maggiorazione del credito d’imposta per Investimenti in beni immateriali “4.0” e modifiche al credito d’imposta per la formazione “4.0”, con l’intento di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie Imprese.
Per quanto riguarda gli Enti Locali, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, nei procedimenti aventi ad oggetto Investimenti per il Sistema produttivo nazionale di valore superiore ai Euro 50 milioni, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi, individuando l’Amministrazione, l’Ente, l’Organo o l’Ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più Commissari “ad acta”, ai quali attribuisce in via sostitutiva il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.
Art. 26 – Disposizioni urgenti in materia di Appalti pubblici di lavori
La norma dell’art. 26 reca disposizioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché per assicurare la realizzazione degli Interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del “Pnrr” e del “Pnc”.
In particolare, in relazione agli Appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel Libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati del prezzario regionale (in proposito viene previsto che le Regioni dovranno procedere con l’aggiornamento entro il 31 luglio 2022) ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, incrementando del 20% le risultanze dei predetti prezzari regionali.
I maggiori importi sono riconosciuti dalle Stazioni appaltanti nella misura del 90%, utilizzando:
– nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel Quadro economico di ogni Intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima Stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso Intervento;
– le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima Stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i Certificati di regolare esecuzione.
Qualora il Direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il Responsabile unico del procedimento abbia emesso il Certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 18 maggio 2022, è emesso, entro 30 giorni dalla medesima data, un Certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità sopra indicate, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.
In caso di insufficienza delle risorse, le Stazioni appaltanti provvedono:
a) a valere sulle risorse del “Fondo” di cui all’art. 7, comma 1, Dl. n. 76/2020 (per gli Interventi finanziati con le risorse del “Pnrr”), la cui dotazione viene aumentata di Euro 1.000 milioni per l’anno 2022 e Euro 500 milioni per l’anno 2023;
b) a valere sulle risorse del Fondo di cui all’art.1-septies, comma 8, del Dl. n. 73/2021, la cui dotazione viene aumentata di Euro 500 milioni per l’anno 2022 e Euro 550 milioni per l’anno 2023.
Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle Opere pubbliche avviate successivamente alla data del 18 maggio 2022 e sino al 31 dicembre 2022, le Stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli Interventi. Per le medesime finalità le Stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime Stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i Certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data del 18 maggio 2022.
In caso di insufficienza delle risorse, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle Opere pubbliche avviate successivamente alla data del 18 maggio 2022 e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad Opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 e dal Regolamento (UE) 2021/241 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze il “Fondo per l’avvio di Opere indifferibili”, con una dotazione, rispettivamente, di Euro 1.500 milioni per l’anno 2022, Euro 1.700 milioni per l’anno 2023, Euro 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e Euro 1.300 milioni per l’anno 2026. A tale “Fondo” possono accedere gli Interventi integralmente finanziati la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al “Pnrr”. Entro 45 giorni dal 18 maggio 2021, con uno o più Dpcm., saranno determinate le modalità di accesso al medesimo “Fondo”.
Fino al 31 dicembre 2022, le disposizioni relative all’aggiornamento dei prezzi si applicano anche agli Accordi-quadro di cui all’art. 54 del Dlgs. n. 50/2016, già aggiudicati ovvero efficaci alla data del 18 maggio 2022.
Art. 26-bis – Disposizioni in materia di gare per l’affidamento dei Servizi sostitutivi di mensa
Per le procedure per le quali i Bandi o gli Avvisi con cui è indetta la procedura di scelta del contraente siano pubblicati dopo la data del 16 luglio 2022 nonché, in caso di contratti stipulati senza pubblicazione di Bandi o di Avvisi, per le procedure in relazione alle quali alla medesima data non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more di una Riforma complessiva del Settore dei Servizi sostitutivi di mensa finalizzata a garantire una maggiore funzionalità del Sistema anche attraverso la fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti agli esercizi convenzionati, fino al 31 dicembre 2022, si applica l’art. 144, comma 6, del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”), come modificato dall’articolo in commento.
L’art. 144 citato stabilisce che gli affidamenti in oggetto avvengano esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La norma in commento novella tale previsione intervenendo su alcuni criteri di valutazione dell’offerta che possono essere stabiliti nel bando. In particolare, vengono soppresse talune limitazioni, previste a legislazione vigente, per il criterio del ribasso sul valore nominale del buono pasto. Si prevede altresì che lo sconto incondizionato verso gli esercenti debba essere non superiore al 5% del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato – specifica ulteriormente l’articolo in esame – remunera altresì ogni eventuale Servizio aggiuntivo offerto agli esercenti.
Artt. 31-35 – Misure in materia di Lavoro, Pensioni e servizi ai Cittadini e Sport
Ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e ad altre categorie di soggetti è riconosciuta un’indennità una tantum del valore di Euro 200. È istituito inoltre un “Fondo” di Euro 500 milioni per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi. Sono prorogati inoltre gli incarichi del personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni per il funzionamento del “Reddito di cittadinanza”.
Per sostenere le famiglie nella fruizione del Servizio del “Trasporto pubblico locale”, è istituito un “Fondo” di Euro 79 milioni destinato all’acquisto di abbonamenti.
Art. 36 Servizi di “Trasporto pubblico locale”
Al fine di consentire l’erogazione dei servizi aggiuntivi programmati nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022, la dotazione del “Fondo” di cui all’art. 1, comma 816, della Legge n. 178/2020, è incrementata di ulteriori Euro 50 milioni per l’anno 2022. Tali risorse saranno ripartite con successivo Decreto Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.
Art. 38 – Disposizioni in materia di Servizi di Cittadinanza digitale
L’art. 38 stabilisce che il Ministero dello Sviluppo economico stipuli Convenzioni con le Amministrazioni pubbliche al fine di realizzare il Progetto “Polis – Case dei servizi di Cittadinanza digitale” (previsto dal “Fondo complementare” al “Pnrr”) per rendere accessibili i Servizi delle medesime Amministrazioni anche nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti tramite uno “Sportello unico” di prossimità situato nel territorio del Comune. L’erogazione del servizio – viene precisato – è affidata al Soggetto attuatore di cui all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 261/1999 – ossia Poste italiane Spa – che utilizza a tal fine la propria Infrastruttura tecnologica e territoriale. Si stabilisce inoltre che al personale preposto sia attribuita la qualifica di “Incaricato di pubblico servizio”. Detto personale è autorizzato a procedere all’identificazione degli interessati all’acquisizione dei relativi dati ed è autorizzato all’acquisizione dei dati biometrici e della firma grafometrica, con l’osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore
Art. 40 – Misure straordinarie in favore delle Regioni e degli Enti Locali
Per l’anno 2022 è incrementato di Euro 200 milioni il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, allo scopo di concorrere ai maggiori costi determinati dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche.
Il “Contributo straordinario agli Enti Locali per garantire la continuità dei servizi erogati” di cui all’art. 27, comma 2, del Dl. 1° marzo 2022, n. 17, è incrementato per l’anno 2022 di Euro 200 milioni, da destinare per Euro 170 milioni in favore dei Comuni e per Euro 30 milioni in favore delle Città metropolitane/Province; alla ripartizione si provvederà con apposito Dm. Interno da adottarsi entro il 30 giugno 2022, in relazione alla spesa degli Enti sostenuta per utenze di Energia elettrica e Gas.
Per il solo 2022 gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2021.
In sede di conversione:
- viene modificato l’art. 13 del Dl. n. 4/2022, stabilendo una nuova modifica al comma 6 al fine di consentire l’utilizzo del “Fondone” nel 2022 anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla spesa di Energia elettrica ed anche dalla spesa di Gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019;
- sono stati inseriti i commi 5-bis e 5-ter con i quali si stabilisce che per l’anno 2022 agli Enti Locali che al 15 luglio 2022 abbiano approvato e trasmesso alla “Bdap” i rendiconti relativi all’anno 2021, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previsti in materia di assunzioni. Gli Enti Locali in tale situazione sono ugualmente legittimati anche dare applicazione alle disposizioni dell’art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018 (destinazione di parte del maggiore gettito dell’Imu e della Tari al potenziamento delle attrezzature e all’incentivazione del personale delle Strutture preposte alla gestione delle entrate).
Al fine di contenere la crescita dei costi dei “Servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani”, in corrispondenza dell’aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell’Energia e delle materie prime, per il solo 2022, i Comuni possono prevedere riduzioni della Tari e della Tia, utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Le Deliberazioni riguardanti tali riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022.
Art. 40-bis – Misure straordinarie in favore dei Comuni, delle Unioni di Comuni, delle Province e delle Città metropolitane
L’art. 40-bis, introdotto in sede di conversione, prevede che i Comuni, le Unioni di Comuni, le Province e le Città metropolitane, in via eccezionale e derogatoria per il solo anno 2022, possono destinare i proventi effettivamente incassati del “Codice della Strada”, solo in competenza 2022, di cui all’art. 142, commi 12-bis e 12- ter, e all’art. 208, comma 4, del Dlgs. n. 285/1992 (“Codice della Strada”), nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al Parcheggio a pagamento, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa per le utenze di Energia elettrica e Gas.
Art. 41 – Contributo alle Province e alle Città metropolitane per la riduzione del gettito dell’Imposta/ provinciale di trascrizione e dell’Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché destinazione di risorse alla Città metropolitana di Roma Capitale
L’art. 41 in analisi è stato interamente sostituito in sede di conversione del Decreto.
Stanziato dal Ministero dell’Interno un “Fondo”, con una dotazione di Euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, in relazione alle necessità conseguenti alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, ad esclusione della Città metropolitana di Roma Capitale, che hanno subìto una riduzione percentuale del gettito dell’Ipt e dell’Imposta di trascrizione o dell’Imposta sulle RC Auto, come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle Finanze del Mef, nel 2021 rispetto al 2019 per l’anno 2022, nel 2022 rispetto al 2021 per l’anno 2023 e nel 2023 rispetto al 2022 per l’anno 2024.
Il Fondo sarà ripartito con Decreto MinInterno da adottare entro 30 giorni dal 15 luglio 2022.
Per la Città metropolitana di Roma Capitale, per la gestione delle spese correnti, è istituito un “Fondo”, con una dotazione pari a Euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Art. 42 – Sostegno obiettivi “Pnrr” grandi Città
Un Fondo di, rispettivamente, Euro 325 milioni per il 2023, Euro 220 milioni per il 2024, Euro 70 milioni e Euro 50 milioni per il 2025, sarà destinato a rafforzare gli interventi del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” (“Pnrr”) da parte dei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; gli importi spettanti a ciascun Comune sono indicati nella Tabella 1 allegata al presente Decreto.
Con Decreti Ministero dell’Interno, da adottarsi entro il 15 agosto 2022, d’intesa con i Comuni destinatari del finanziamento, saranno individuati per ciascun Comune il Piano degli interventi e saranno adottate le relative Schede progettuali degli Interventi contenenti gli Obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al Cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel “Pnrr” con la Commissione Europea. Tali Decreti, per ciascun Intervento, disciplinano anche le modalità di erogazione delle risorse, le modalità di monitoraggio e di eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo secondo il Cronoprogramma definito dalle Schede progettuali.
Agli Interventi ricompresi nel Piano suddetto si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il “Pnrr”.
Al fine di rafforzare il Progetto “Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati”, previsto nel quadro del “Fondo complementare al ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’”, è stanziata la somma di Euro 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a valere sul “Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027”. Tali risorse sono prioritariamente destinate allo scorrimento, nei limiti della capienza, della graduatoria dei Progetti valutati come idonei nell’ambito della procedura attuativa del Programma ma non finanziati per insufficienza della dotazione finanziaria originariamente prevista.
Le modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse sono stabilite con Decreto del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, da adottarsi entro il 30 settembre 2022, in coerenza con le previsioni del Decreto Mef 15 luglio 2021. Il medesimo Decreto approva anche un Cronoprogramma procedurale che prevede la stipulazione della Convenzione per la concessione delle sovvenzioni entro il 31 dicembre 2022 e, a partire da tale data, il raggiungimento degli Obiettivi intermedi e finali nell’ambito temporale di cui al citato Decreto Mef 15 luglio 2021.
Il “Fondo” di cui all’art. 30, comma 14-ter, del Dl. n. 34/2019 (“Fondo per contrastare l’inquinamento dell’area in Pianura Padana”), è incrementato di Euro 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
Inoltre, per gli Interventi in conto capitale connessi al “Pnrr” sono stanziati a favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano, Euro 2,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
Appositi Decreti del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, da adottarsi entro il 15 agosto 2022, previa Intesa con le Province destinatarie del finanziamento, sarà individuato il Piano degli interventi e saranno adottate le Schede progettuali degli Interventi, identificati dal Cup, contenenti gli Obiettivi iniziali, intermedi e finali.
Art. 43 – Misure per il riequilibrio finanziario di Province, Città metropolitane e Comuni capoluogo di Provincia e di Città metropolitane, nonché per il funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard
E’ istituito un “Fondo”, con una dotazione di Euro 30 milioni per l’anno 2022 e di Euro 15 milioni per l’anno 2023, con la finalità di favorire il riequilibrio finanziario delle Province/Città metropolitane con in corso la “procedura di riequilibrio” ai sensi dell’art. 243-bis del Tuel o che si trovano in stato di “Dissesto finanziario”.
Il “Fondo” sarà ripartito entro il 30 giugno 2022 con Dm. Interno in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto definitivamente approvato e inviato alla “Bdap”, entro il 31 maggio 2022, al netto del contributo ricevuto ai sensi dell’art. 52 del Dl. n. 73/2021 (“Fondo per gli Enti Locali che hanno peggiorato il disavanzo al 31 dicembre 2019”); detta nettizzazione del contributo non è effettuata per il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. Il presente contributo complessivamente riconosciuto a ciascun Ente è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione.
I Comuni capoluogo di Provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a Euro 500 (disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla “Bdap” al 30 giugno 2022, ridotto dei contributi indicati all’art. 1, comma 568, della Legge n. 234/2021, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo), entro il 15 ottobre 2022, possono sottoscrivere un Accordo per il ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e il Sindaco, in cui il Comune, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, si impegna:
- a deliberare l’incremento dell’Addizionale comunale all’Irpef in misura non inferiore allo 0,2% e non superiore allo 0,4% e, eventualmente, a deliberare l’incremento dell’Addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per una misura non superiore a Euro 3 per passeggero;
- all’incremento degli Investimenti anche attraverso l’utilizzo dei fondi del “Pnrr”, del “Fondo complementare” e degli altri fondi nazionali ed europei, garantendo un incremento dei pagamenti per Investimenti nel periodo 2022-2026, rispetto alla media del triennio precedente, almeno pari alle risorse assegnate a valere sui richiamati fondi, incrementate del 5% e, per il periodo successivo, ad assicurare pagamenti per Investimenti almeno pari alla media del triennio precedente, al netto dei pagamenti a valere sul “Pnrr” e sul “Fondo complementare”;
- ad assicurare l’attuazione di una o più delle seguenti Misure con effetto positivo annuale sul bilancio in misura pari ad almeno il 20% della quota annuale del disavanzo da ripianare:
1) valorizzazione delle entrate: attraverso la ricognizione del Patrimonio, l’incremento dei Canoni di concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzare attraverso appositi Piani di valorizzazione e alienazione;
2) incremento della riscossione delle entrate, prevedendo, in presenza di Delibera che attribuisce l’attività di recupero coattivo delle predette entrate a soggetti terzi, l’affidamento almeno 30 mesi prima del decorso del termine di prescrizione del relativo diritto dei carichi relativi ai crediti maturati e esigibili a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo. Nei primi 2 anni di attuazione dell’Accordo l’affidamento dei predetti crediti deve essere effettuato almeno 20 mesi prima stabilendo condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute e fissandone la durata massima in 24 rate mensili e la durata massima della rateizzazione può essere fissata in 36 rate mensili;
3) riduzioni strutturali del 2% annuo degli impegni di spesa di parte corrente della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, ad esclusione dei Programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2019;
4) attuazione completa delle misure di razionalizzazione previste nel “Piano delle partecipazioni societarie” e integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all’art. 19 del Tusp;
5) razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi occupati dagli Uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione della spesa per locazioni passive;
6) riduzione del disavanzo con ulteriori Interventi di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati in piena autonomia dall’Ente;
7) attuazione di ulteriori Misure volte:
- alla riorganizzazione e allo snellimento della Struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli Uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali, e di potenziare gli Uffici coinvolti nell’utilizzo dei fondi del “Pnrr” e del “Fondo complementare” e nell’attività di accertamento e riscossione delle entrate;
- al riordino degli Uffici e Organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni;
- al rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di Uffici comuni;
- al contenimento della spesa per il personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale all’effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali;
- all’incremento della qualità, della quantità e della diffusione su tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza (l’Amministrazione dovrà predisporre apposita relazione annuale in merito).
La sottoscrizione dell’Accordo è subordinata alla verifica delle misure proposte dai Comuni interessati entro il 31 luglio 2022 da parte di un Tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell’Interno. Detto Tavolo tecnico sarà istituito con apposito Dm. Interno e sarà composto da rappresentanti del Ministero dell’Interno, del Mef e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il Tavolo, considerata l’entità del disavanzo da ripianare, potrà proporre entro il 30 settembre 2022 anche l’eventuale variazione, quantitativa e qualitativa, delle misure proposte dal Comune interessato.
Le maggiori entrate derivanti e/o correlate alle misure previste devono essere destinate, prioritariamente, al ripiano del disavanzo stesso.
Per il periodo di 2 anni dalla sottoscrizione dell’Accordo sono sospese le misure di cui all’art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 149/2011 (c.d. “Pre-dissesto guidato” dalla Corte dei conti), limitatamente alla Dichiarazione di dissesto; tale sospensione decade nel caso di mancata deliberazione delle misure concordate entro i termini stabiliti nell’Accordo.
I termini di presentazione o riformulazione dei “Piani di riequilibrio finanziario pluriennale” previsti dall’art. 243-bis del Tuel, nonché quelli di presentazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevista dall’art. 259 del Tuel, in corso al 17 maggio 2022, sono prorogati di 120 giorni per gli Enti che abbiano sottoscritto gli Accordi di cui sopra, e fino al 31 dicembre 2022 per gli Enti che abbiano presentato le proposte come sopra indicato senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell’Accordo. I documenti oggetto della sospensione dovranno tener conto delle misure previste dall’Accordo.
Ai fini della verifica e del monitoraggio dell’Accordo si applicano i commi 577 e 578 dell’art. 1, della Legge n. 234/2021 (verifica Cosfel e verifica Agenzia delle Entrate-Riscossione).
Ai Comuni che sottoscrivono l’Accordo si applicano le disposizioni previste dall’art. 6 del Dlgs. n. 149/2011 (Responsabilità politica e “Pre-dissesto guidato” dalla Corte dei conti).
La procedura può essere attivata anche da tutti i Comuni sede di Città metropolitana che intendano avviare un percorso di riequilibrio strutturale, qualora abbiano un disavanzo pro capite superiore a Euro 1.000 sulla base del rendiconto dell’anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla “Bdap” al 30 giugno 2022, che intendano avviare un percorso di riequilibrio strutturale.
Infine, il comma 11, prevede l’integrazione dell’art. 3, comma 5-quinquies, del Dl. n. 228/2021, aggiungendo la previsione che, nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione dei Piani finanziari del “Servizio di gestione dei rifiuti urbani”, delle Tariffe e dei Regolamenti della Tari e della Tariffa corrispettiva, coinciderà con quello per la deliberazione del bilancio di previsione; nel caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari o alla Tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.
Art. 44 – Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea di cui al Dpcm. 28 marzo 2022
Il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato a:
- incrementare le disponibilità delle ulteriori forme di accoglienza diffusa per un massimo di ulteriori 15.000 unità;
- incrementare i destinatari delle forme di sostentamento per un massimo di ulteriori 20.000 unità;
- integrare, nel limite di Euro 27.000.000 per l’anno 2022, il contributo forfetario per l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale da riconoscere agli Enti, per un massimo di ulteriori 20.000 unità.
Per rafforzare in via temporanea l’offerta di Servizi sociali da parte dei Comuni ospitanti, un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea, il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato ad assegnare, nel limite di Euro 40.000.000 per l’anno 2022, un contributo forfetario “una tantum”. Alla definizione dei criteri e modalità di riparto del contributo si provvederà con Ordinanze di Protezione civile adottate in attuazione della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022.
Art. 48 – Contributo dei Fondi strutturali europei all’azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa
Le Autorità di gestione di Programmi operativi 2014-2020 dei “Fondi strutturali europei” e del “Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti” possono richiedere l’applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100% a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi Ucraina.
Art. 52-bis – Disposizioni in materia di Società benefit
Le somme in conto residui di cui all’art. 38-ter, comma 1, del Dl. n. 34/2020, ossia i crediti d’imposta destinati a sostenere il rafforzamento del Sistema delle “Società di benefit” (art. 1, commi 376 e seguenti, della Legge n. 208/2015: Società che esercitano un’attività economica e che perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse) e non precedentemente beneficiati, ora possono essere utilizzati nel 2022 nel limite di Euro 1 milione.




