Tributi locali: incremento delle aliquote in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio per i soli Tributi esclusi dal blocco degli aumenti

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Dipartimento delle Finanze, la Risoluzione 29 maggio 2017, n. 1/DF, avente ad oggetto “Art. 193, comma 3, del Dlgs. n. 267/00. Modifica delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di competenza degli Enti Locali ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio”.

Il Dipartimento delle Finanze, con il Documento in analisi, ha fornito chiarimenti in ordine alla facoltà dell’Ente Locale di modificare, ai sensi dell’art. 193, comma 3, del Dlgs. n. 267/00, le tariffe e le aliquote dei Tributi locali in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 (“Finanziaria 2007”).

In via preliminare, il Dipartimento ha ricordato che, secondo il disposto del citato art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 (“Finanziaria 2007”), “gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai Tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la Deliberazione del bilancio di previsione. Dette Deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. Tale termine, pur avendo natura perentoria, come meglio precisato anche in numerose Pronunce giurisprudenziali sull’argomento, incontra una deroga nell’art. 193, comma 3, del Tuel, secondo il quale, “con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità dell’Ente Locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’Organo consiliare provvede con Delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui”, mentre secondo il menzionato comma 3 “per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, Legge n. 296/06, l’Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”.

Ai sensi della normativa sopra richiamata, vi è la facoltà per Enti Locali di deliberare eventuali modifiche delle aliquote e delle tariffe entro il 31 luglio, ma solamente nell’ipotesi in cui ciò risulti necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Il Dipartimento chiarisce inoltre che tale variazione debba collocarsi nella fase di gestione del bilancio, ovverosia dopo l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento.

L’adozione tardiva della Deliberazione di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei Tributi configura una violazione di legge che non può quindi essere sanata o giustificata da un semplice riferimento alle facoltà di modifica dettate dall’art. 193, comma 3, del Dlgs. n. 267/00.

La variazione delle aliquote e delle tariffe, essendo una delle possibili misure da adottare in sede di ripristino degli equilibri di bilancio, deve essere – come precisato dal Dipartimento – necessariamente in aumento; concetto espresso anche dalla Deliberazione Corte dei conti, Sezione Calabria, 30 gennaio 2014, n. 5.

Il Dipartimento ritiene perentorio anche il termine del 31 luglio, equiparando la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio alla mancata approvazione del bilancio in osservanza del disposto normativo dell’art. 193, comma 4, del Tuel. In entrambi i casi si applica quanto previsto dall’art. 141, comma 2, del Tuel, ossia “trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l’Organo regionale di controllo nomina un Commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al Consiglio”. Facendo riferimento alla principale giurisprudenza di merito, il Mef ha precisato che l’eventuale autorizzazione del Prefetto ad approvare il bilancio oltre il termine previsto non comprende però l’approvazione delle aliquote e delle tariffe.

Viene richiamata anche la Deliberazione della Corte dei conti, Sezione Lombardia, 15 ottobre 2015, n. 332, secondo la quale “la Deliberazione di determinazione delle aliquote (…) deve essere adottata prima dell’approvazione del bilancio di previsione e le aliquote possono essere variate successivamente solo in occasione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, secondo i termini, le modalità e le condizioni delineate dall’art. 193 del Tuel, al solo fine di garantire l’osservanza dell’equilibrio di bilancio”. Di conseguenza, qualora si ravvisi la necessità di un’operazione di riequilibrio in una data successiva al 31 luglio, l’Ente non potrà far ricorso all’aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali. Ciò si rende necessario al fine di evitare di legittimare ogni Deliberazione di variazione di aliquote e tariffe a prescindere dalla data di approvazione della stessa, venendo a mancare qualsiasi riferimento temporale certo.

In ultima istanza, il Dipartimento si sofferma sull’eventuale efficacia delle disposizioni del citato art. 193, comma 3, del Tuel, in deroga al c.d. “blocco degli aumenti dei Tributi locali” disciplinato dall’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”), nel quale viene disposto che, “al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle Leggi regionali e delle Deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali con Legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015 (…) La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (Tari) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/13, e a decorrere dal 2017 al Contributo di sbarco di cui all’art. 4, comma 3-bis), del Dlgs. n. 23/11, né per gli Enti Locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’art. 243-bis) del Dlgs n. 267/00, o il dissesto, ai sensi degli artt. 246 e seguenti del medesimo Testo unico”. Viene altresì citata la Deliberazione della Corte dei conti, Sezione Lombardia, 27 aprile 2016, n. 133, secondo la quale “non risulta possibile escludere i Comuni, che deliberino le modificazioni di aliquote e tariffe al fine di salvaguardare i propri equilibri finanziari, dal blocco delle medesime imposizioni previsto dalle Legge di stabilità 2016”.

Pertanto, per l’anno 2017, l’eventuale l’incremento di aliquote e tariffe può essere esercitato limitatamente ai Tributi esclusi dal blocco degli aumenti, ovverosia la Tari e il Contributo di sbarco.