Nell’Ordinanza n. 11849 del 12 maggio 2017 della Corte di Cassazione, la questione controversa concerne un avviso di accertamento Ici emesso a carico di una Società riguardo ad un immobile.
La Suprema Corte rileva che la disciplina generale dell’art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 504/92 – per cui le variazioni catastali hanno effetto sull’imponibile Ici solo dall’anno successivo a quello di annotazione – si applica anche quando il contribuente si avvale della Procedura Docfa, giacché il termine di efficacia delle rendite è ispirato a ragioni di uniformità e al principio di eguaglianza.
Inoltre, i Giudici di legittimità precisano che quella disciplina generale non si applica in particolari ipotesi, cioè quando la variazione catastale derivi dalla rivalutazione delle caratteristiche dell’immobile esistenti alla data di attribuzione della rendita, nel qual caso la rendita variata decorre dalla data dell’originario erroneo classamento, e quando la variazione catastale derivi da modificazioni della consistenza o destinazione dell’immobile denunciate dal contribuente, nel qual caso la rendita variata decorre dalla data della denuncia.




