È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, la Circolare 8 giugno 2017, n. 18/E, avente ad oggetto “Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione – Profili catastali”.
L’Agenzia delle Entrate, con il Documento in analisi, ha fornito chiarimenti in ordine alle regole di accatastamento delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, ai sensi delle modifiche all’art. 86, comma 3, del Dlgs. n. 259/03 (“Codice delle Comunicazioni elettroniche”) introdotte dall’art. 12, comma 2, del Dlgs. n. 33/16, ovverosia “gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale”. Secondo il dettato del citato Decreto Ministero delle Finanze 2 gennaio 1998 n. 28, “l’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale (…) Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale”.
La norma oggetto della Circolare in commento estromette dal novero delle unità immobiliari un dettagliato elenco di elementi di reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità e di altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, per l’approfondimento del quale rinviamo alla lettura del Documento di prassi in commento.
Le disposizioni del citato art. 12, comma 2, del Dlgs. n. 33/16 non hanno efficacia retroattiva, trovando applicazione a decorrere dal 1° luglio 2016. Restano salve le disposizioni relative alla qualificazione e alla determinazione della rendita catastale dei beni immobili di cui trattasi, riferibili a periodi antecedenti a tale data. Secondo la normativa previgente, le infrastrutture in parola, laddove siano costituite da aree e/o locali (preesistenti o di nuova costruzione) destinati a contenere le apparecchiature di comunicazione, dotati di autonomia funzionale e reddituale, risultano accatastabili nella Categoria “D/7” – “Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”.
Al fine di circoscrivere l’ambito applicativo delle disposizioni normative oggetto della Circolare in commento, l’Agenzia delle Entrate ha riportato le definizioni delle infrastrutture di reti pubbliche, riprendendole dal Dlgs. n. 33/16 e dal “Codice delle Comunicazioni elettroniche”, alle quali rinviamo per ulteriori approfondimenti.
Non rientrano tra le unità immobiliari le opere infrastrutturali strettamente funzionali alle reti pubbliche di comunicazione, tra le quali vi sono anche gli eventuali locali tecnici destinati ad ospitare gli apparati elettronici dell’impianto. Sono esclusi dall’applicazione della disposizione, e quindi possono essere definiti unità immobiliare, i beni immobili suscettibili di una destinazione d’uso non strettamente funzionale alle reti di comunicazione, quali uffici, alloggi, autorimesse, magazzini, ecc.
Le infrastrutture di tipo “Raw-Land” sono da considerare, nel loro complesso, opere escluse dal novero delle unità immobiliari. Tale disciplina si applica anche agli eventuali locali tecnici, purché destinati unicamente ad ospitare, tramite una stabile connessione alla struttura, gli apparati elettronici necessari al funzionamento dell’impianto. Analogamente, per le infrastrutture di tipo “Roof-Top”, i lastrici solari, gli elementi di sostegno delle antenne, i cabinet e gli shelter non sono da considerarsi unità immobiliari, al pari degli eventuali locali tecnici realizzati o adattati allo scopo di ospitare, mediante una stabile connessione alla struttura, gli apparati elettronici presenti all’interno dell’impianto. Stesse considerazioni possono essere estese anche alle infrastrutture di tipo “Co-Located”.
Resta fermo l’obbligo di dichiarazione in Catasto dei fabbricati o porzioni di esso suscettibili di una destinazione d’uso non strettamente funzionale alle reti di comunicazione, quali uffici, alloggi, autorimesse, magazzini, ecc., da censire nella corrispondente categoria, con attribuzione di rendita.
La nuova previsione normativa di esclusione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione dal novero delle unità immobiliari e dal computo della rendita catastale non esclude che tali immobili possano comunque essere iscritti in Catasto, pur senza attribuzione di rendita catastale.
Invero, l’art. 3, comma 2, del Decreto Ministero delle Finanze n. 28 del 1998, già prevede la possibilità di iscrivere in Catasto di una serie di beni immobili che, in ragione della loro natura o della loro condizione tecnico-fisica, non sono suscettibili di produrre un reddito proprio e sono pertanto censiti senza attribuzione di rendita catastale.
La Circolare n. 18/E dispone l’introduzione di una nuova Categoria catastale, denominata “F/7” – “Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione”, nella quale possono essere censite, senza attribuzione di rendita catastale ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso, le infrastrutture di reti pubbliche oggetto della Circolare in parola. Di conseguenza, i proprietari delle infrastrutture di reti pubbliche presentano le dichiarazioni tramite la procedura “Docfa” al fine di accatastare l’immobile nella Categoria “F/7”, senza attribuzione di rendita. Le eventuali porzioni immobiliari passibili di una destinazione d’uso non strettamente funzionale alle reti di comunicazione (uffici, abitazioni, autorimesse, magazzini, ecc.), laddove autonome sotto il profilo funzionale e reddituale, costituiscono cespiti indipendenti da censire in Catasto nella corrispondente categoria e con attribuzione di rendita. Nella dichiarazione di variazione dovrà essere utilizzata la causale di presentazione “altre”, specificando nel relativo campo descrittivo “Var. ex art. 86 Dlgs. 259/03”. Per le infrastrutture di rete di nuova costruzione non vi è l’obbligo di iscrizione in Catasto in quanto, ai sensi del citato art. 12, comma 2, del Dlgs. n. 33/16, trattasi di beni che non costituiscono più unità immobiliari. I soggetti interessati possono comunque presentare atti di aggiornamento per l’iscrizione in Catasto di tali beni ai fini della loro identificazione, senza attribuzione di rendita. In tal caso, la presentazione della dichiarazione in Catasto dell’infrastruttura di rete di comunicazione di nuova costruzione, redatta mediante la procedura “Docfa”, è preceduta dall’aggiornamento, laddove previsto dalle disposizioni vigenti, degli archivi del Catasto “Terreni”, attraverso la presentazione del relativo atto geometrico redatto con la procedura “Pregeo”. Permane l’obbligo, anche per le nuove costruzioni, del corretto accatastamento dei fabbricati e delle porzioni di essi che presentano potenzialità di autonomia funzionale e reddituale, risultando suscettibili di usi non strettamente funzionali alla gestione e al funzionamento delle reti di comunicazione.
Qualora nel fabbricato di nuova realizzazione siano presenti, oltre all’infrastruttura di rete di comunicazione, anche beni costituenti unità immobiliari ai sensi del richiamato art. 2 del Dm. n. 28/98, permane comunque l’obbligo di aggiornamento complessivo degli archivi del Catasto “Terreni” e della dichiarazione di nuova costruzione al Catasto “Edilizio urbano” di tutte le porzioni immobiliari, ivi compresa l’infrastruttura di rete di comunicazione, rappresentata nell’Elaborato planimetrico, a cui è attribuita la Categoria “F/7” di nuova istituzione, priva di rendita catastale.




