Nella Delibera n. 113 del 9 giugno 2017 della Corte dei conti Piemonte, viene chiesto se, ai fini del computo del tetto di spesa, debbano o meno considerarsi gli incentivi per le funzioni tecniche svolte ai sensi dell’art. 113, comma 2, del Dlgs. n. 50/16. La Sezione chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113, comma 2, del Dlgs. n. 50/16 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15. Inoltre, aggiunge la Sezione che nella riscrittura della materia ad opera del nuovo “Codice degli appalti” risultano assolutamente salvaguardati i beneficiari dei pregressi incentivi alla progettazione, i quali sono oggi remunerati con un meccanismo diverso dalla ripartizione del “Fondo”. Infatti, per le spese di progettazione, di direzione dei lavori o dell’esecuzione, di vigilanza, per i collaudi tecnici e amministrativi, le verifiche di conformità, i collaudi statici, gli studi e le ricerche connessi, la progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ove previsti dalla legge, si provvede con gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, a norma dell’art. 113, comma 1, del Dlgs. n. 50/16.




