Nella Sentenza n. 16808 del 7 luglio 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità si esprimono sulla prova dell’avvenuta notificazione della cartella di pagamento effettuata a mezzo posta. La Suprema Corte rileva che, a norma dell’art. 26, comma 1, del Dpr. n. 602/73, la prova dell’avvenuta notificazione è compiutamente assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario, al fine di vincere la eccezione di omessa notificazione formulata dal destinatario dell’atto, che l’Agente della riscossione produca anche la copia della cartella di pagamento.
Questa infatti, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 del Cc., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione.




