Tra le proposte di emendamento pubblicate sul sito della Camera dei Deputati, emerse nella seduta del 27 luglio 2022, è stato chiarito, come auspicato da giorni dagli Operatori del Settore, che la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro continua a essere prevista per intero in favore delle Pubbliche Amministrazioni (ossia, più nel dettaglio, dei soggetti che determinano il valore della produzione secondo il “metodo retributivo”, ai sensi dell’art. 10-bis, comma 1, del Dlgs. 446/1997).
Dunque, tale chiarimento evita il paradosso che, in base all’attuale art. 10, del Dl. n. 73/2022, modificativo dell’art. 11 del Dlgs. n. 446/1997 e volto esclusivamente alla semplificazione, le suddette deduzioni a favore delle Pubbliche Amministrazioni si considerino limitate al solo personale a tempo determinato.
Sempre dagli emendamenti proposti nella seduta del 27 luglio 2022 emerge, relativamente al metodo cosiddetto “commerciale” (che le Pubbliche Amministrazioni applicano a seguito di opzione ex art. 10-bis, comma 2, dello stesso Dlgs. n. 446/1997), che le novità normative in materia di deduzioni delle spese di personale, previste dal citato art. 10 del Dl. n. 73/2022, decorrono sì dal 2021, ma “ferma restando la possibilità, ove ritenuto più agevole, per detto periodo, di compilare il modello Irap 2022 senza considerare le modifiche introdotte e quindi secondo la normativa previgente” (come peraltro già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la recente Risposta n. 40/E/2022).




