L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 402 del 2 agosto 2022, ha fornito chiarimenti in ordine al regime Iva applicabile alla realizzazione di un nuovo fabbricato, realizzato dal Comune istante, adibito ad Archivio comunale.
L’Agenzia ha ricordato che il n. 127-quinquies), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, prevede l’applicazione dell’Iva al 10%, tra l’altro, per le “opere di urbanizzazione, primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della Legge n. 847/1964, integrato dall’art. 44 della Legge n. 865/1971”.
In relazione alle opere di urbanizzazione secondaria, con diversi Documenti di prassi è stato precisato che sono quelle destinate a produrre servizi di interesse collettivo, in materia di Economia, Istruzione, Cultura e Tempo libero, nell’ambito di un Centro abitato, al fine di migliorare la qualità di vita dei propri abitanti (vedasi Risoluzioni n. 157 del 12 ottobre 2001 e n. 394/E del 28 dicembre 2007).
Il Dpr. n. 380/2001 (“Testo unico in materia di edilizia” – “Tue”) contiene le disposizioni a cui occorre attualmente riferirsi relativamente alla qualificazione e delle Opere e degli Interventi in materia edilizia. Al riguardo, con la Risoluzione n. 69/E del 16 ottobre 2016, è stato precisato che l’art. 16 del citato Tue, contiene l’elencazione degli Interventi relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, riproduttiva delle opere di cui alla menzionata Legge n. 847/1964 e, più precisamente, al comma 8 sono indicati gli oneri di urbanizzazione secondaria relativi, tra gli altri, ai seguenti Interventi: “Asili nido e Scuole materne, Scuole dell’obbligo nonché Strutture e Complessi per l’Istruzione superiore dell’obbligo, Mercati di quartiere, Delegazioni comunali, Chiese e altri edifici religiosi, Impianti sportivi di quartiere, Aree verdi di quartiere, Centri sociali e Attrezzature culturali e sanitarie. (…)”. Il successivo n. 127-septies), della medesima Tabella A, Parte III, prevede l’applicazione della stessa aliquota del 10% per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-qunquies”.
Pertanto, ai fini Iva, possono beneficiare dell’aliquota nella misura ridotta del 10% le cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria (di cui alla citata Legge n. 847/1964, come successivamente integrata dalla Legge n. 865/1971 e, sostanzialmente, riprodotte nel richiamato art. 16, del Dpr. n. 380/2001) nonché le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, afferenti alla realizzazione delle medesime opere.
In sostanza, in considerazione del descritto quadro normativo, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria per la cui realizzazione viene prevista l’applicazione dell’Iva nella misura ridotta del 10% sono quelle tassativamente indicate nella citata Legge n. 847, richiamata dalla disposizione fiscale di agevolazione di cui al citato n. 127-quinquies) e, come accennato, successivamente riprodotte nell’art. 16 del Tue, nonché da quelle previste da altre disposizioni specifiche di equiparazione.
Con riferimento alle “Delegazioni comunali”, espressamente ricomprese nell’elenco delle opere di urbanizzazione secondaria, di cui alla citata Legge n. 847/1964 e attualmente riportate nell’art. 16 del Tue, con la Risoluzione n. 394/E del 2007 è stato chiarito che sostanzialmente la stessa deve essere considerata struttura amministrativa decentrata o sede decentrata degli Uffici comunali nella quale viene svolta una funzione istituzionale e tipica dell’Ente Locale a servizio dei residenti nel territorio.
Per la riconducibilità dell’Intervento oggetto dell’Interpello alla “Delegazione comunale”, occorre fare riferimento alla nozione che emerge dai Documenti di prassi sopra richiamati. L’Intervento consisterà nella costruzione di un nuovo Impianto di archiviazione ad alta efficienza tecnologica la cui realizzazione consentirà, grazie all’elevata meccanizzazione, una capacità di consultazione dell’Archivio in tempi brevi assicurando, a beneficio della Collettività altresì un’esperienza di consultazione altamente efficiente e con possibilità di garantire un elevato incremento delle richieste soddisfabili.
Gli Archivi degli Enti Locali sono soggetti al regime del Demanio pubblico ai sensi degli artt. 822 e 824, del Codice civile, nonché al regime dei Beni culturali, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. b), del Dlgs. 22 gennaio 2004 (c.d. “Codice dei Beni culturali”). In tal modo, spetta all’Autorità amministrativa la loro tutela, protezione e conservazione (vedasi art. 823, del Codice civile, e artt. 1 e 3, del “Codice dei Beni culturali”). Altresì, è compito dell’Amministrazione garantire la valorizzazione e la pubblica fruizione dell’Archivio (vedasi art. 1 del “Codice dei Beni culturali”), nonché il rispetto della normativa in materia di documentazione amministrativa (Dpr. n. 445/2000) e di accesso agli atti.
Nel caso di specie, il Comune istante ha affermato che il nuovo fabbricato adibito ad Archivio può essere ricondotto tra le “Delegazioni comunali” che, a loro volta, sono espressamente ricomprese nell’elencazione delle opere di urbanizzazione secondaria, di cui alla citata Legge n. 847/1964 e attualmente nell’art. 16 del Tue.
Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che alle prestazioni di servizio derivanti dal contratto di appalto da stipularsi per realizzazione del nuovo Impianto di archiviazione del Comune, possa applicarsi l’Iva ad aliquota 10%, ai sensi del combinato disposto dei richiamati nn. 127-quinquies) e 127-septies), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972.




