Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d’Appello – Sentenza n. 385 dell’8 settembre 2021
Oggetto:
Condanna del Presidente di una Associazione sportiva e di un ex dipendente comunale per l’uso privato della Piscina comunale: conferma, con riduzione, della Sentenza territoriale per il Lazio n. 2/2019.
Fatto:
Nell’aprile 2017 perveniva alla Procura territoriale della Corte dei conti, da parte della Guardia di Finanza una denuncia di danno erariale in relazione al fraudolento, gratuito ed esclusivo utilizzo, per fini commerciali, di una consistente porzione del bene “Piscina comunale”, facente parte del Patrimonio immobiliare indisponibile del Comune mediante la realizzazione di un’attività commerciale di “Discoteca, Sala da ballo night club e simili con ristorazione”, dissimulata nell’Associazione culturale “XX”. Nella denuncia si rileva che il Comune, nell’ottobre 2002, aveva concesso la Piscina ad una Società sportiva, approvando nel febbraio 2007 una Convenzione per la “promozione dell’attività motoria” escludendo altre attività, quelle in particolare svolte effettivamente dalla Società sportiva. Veniva prevista la somministrazione di bevande “esclusivamente ai soci” della medesima Associazione, in una piccola area, di mq. 138, adiacente.
Dalla verifica espletata dalla Guardia di Finanza nel 2016 “risultava l’esistenza di una Impresa commerciale esercente le attività di Discoteca/Sala da ballo con ristorazione, interessante un’area di maggiore consistenza (mq. 1250), oltre ad un Parcheggio di mq. 515, attività nella quale erano coinvolti i Sigg. S.C. e i figli”. Emergeva inoltre che il Sig. S.C., nel maggio 2009, in qualità di Dirigente del Comune, aveva rilasciato sine die l’autorizzazione per lo svolgimento, da parte di una Associazione culturale, di spettacoli e intrattenimenti musicali. La Procura contabile contesta un danno erariale (sia all’ex Dirigente del Comune, sia al Presidente della Società sportiva) per un importo di oltre Euro 170.000, citandoli in giudizio.
La Sezione territoriale (Sentenza n. 2/2019) esamina la documentazione fornita dalla Procura e quella presentata dalla difesa dell’ex Dirigente; quest’ultima evidenziava che, di recente, la stessa Piscina era stata concessa ad un’altra Società sportiva “alle medesime condizioni della concessione oggetto di contestazione”, e che non risulta provata una attività commerciale ai danni del Comune, né i criteri utilizzati per la gestione della stessa attività. La difesa del Presidente dell’Associazione sportiva sottolinea che il Comune, nel maggio 2009, ha autorizzato l’Associazione culturale “XX”a svolgere attività di spettacolo e intrattenimenti musicali presso la sede nel giardino della Piscina comunale in forma stagionale e a tempo indeterminato. Il Comune ha poi nel luglio 2009, autorizzato l’Associazione sportiva a svolgere attività commerciale all’interno della Struttura concessa. I Giudici territoriali, dopo aver respinto le richieste di prescrizione, affermano che “i fatti dimostrano chiaramente” che il Dirigente del Comune e la sua famiglia, in accordo con il Presidente della Società sportiva, “gestiva liberamente il bene di proprietà comunale, ai fini del profitto”. Tale situazione era comprovata anche dalle risultanze di accertamenti fiscali (dal 2004).
Il Dirigente comunale “avrebbe dovuto vigilare sul corretto rispetto della Convenzione tra Comune e Società sportiva, eventualmente avviare la procedura di decadenza dell’atto stesso, o ricondurre l’utilizzo del bene di mq. 1250 agli interessi pubblici per i quali era stato stipulato, impedendo le attività lucrative di Discoteca realizzate nel periodo estivo”.
La conclusione è che risulta provato che il Presidente della Società sportiva ha messo a disposizione della Società commerciale un’area di circa 1250 mq. “per l’attività di discoteca sull’area, non autorizzata dal Comune e comunque non consentita”. Il Collegio, utilizzando i parametri predisposti dalla Procura, determina un canone mensile di Euro 4.300, per 4 mesi di ogni anno, dal 2007 al 2016, e quindi, per un totale di Euro 172.000, quale ammontare del danno da addebitare ai 2 accusati (l’ex Dirigente del Comune ed il Presidente della Società sportiva). Il Collegio osserva però che tale addebito può essere ridotto, per il comportamento omissivo degli Uffici del Comune, all’importo di circa Euro 167.000, in solido tra i 2.
Gli interessati presentano ricorso, che viene parzialmente accolto, riducendo l’importo del danno a circa Euro 81.000.
Sintesi della Sentenza
La difesa del legale rappresentante della Società sportiva “N. e P.” sostiene di aver assunto la Presidenza della Società nel settembre 2009 e che la stessa “non aveva ceduto alcuna area all’Associazione ‘XX’ e che i rapporti di quest’ultima con il Comune erano stati riconosciuti ed attestati in numerosi atti, formati nel corso degli anni compresi fra il 2007 e il 2016, tant’è che l’Ente locale era a conoscenza dello svolgimento dell’attività di discoteca e night club da parte di ‘X.X’. Ha osservato inoltre che non era stato provato lo sfruttamento a fini commerciali dell’area comunale, anche in relazione alla sottoscrizione di una scrittura privata di regolamentazione dei rapporti fra l’Associazione ‘XX’ e l’Asd, pretesa da quest’ultima e, in particolare, dal B., divenuto Presidente nel 2009, al fine di meglio disciplinare rapporti e responsabilità fra i 2 organismi”.
La difesa dell’ex Dirigente del Comune contesta “l’errata valutazione delle prove acquisite agli atti del giudizio, rilevando che la Sentenza era contraddittoria, laddove, da un lato, sembrava contestare la violazione della concessione amministrativa e, dall’altra, invece contestava l’uso distorto del bene in palese violazione della convenzione”, facendo confusione fra il contenuto di alcuni documenti e richiamando in modo improprio la tematica delle prove atipiche”.
I Giudici di appello affermano che “le osservazioni degli appellanti non sono idonee a scalfire la motivazione della Sentenza impugnata che è imperniata, condivisibilmente, sulla circostanza che l’illecito è emerso nella sua completezza solamente a seguito degli accertamenti della Guardia di Finanza. Infatti in precedenza, la posizione di S.C., contemporaneamente Dirigente del Comune sino al momento del pensionamento, avvenuto nel 2012, e vertice di fatto dell’A. E.D., che gestiva in collaborazione con alcuni famigliari, che sfruttava indebitamente parte del compendio immobiliare, con la partecipazione attiva dell’Associazione Asd, aveva impedito l’emergere dell’illecito al quale era stato dato corso negli anni. La posizione di palese conflitto di interesse di S.C., ai vertici del concedente Ente Locale, e, contemporaneamente, introdotto nella gestione dell’Associazione ha contribuito a occultare il danno che è emerso solo dopo che vi è stata una verifica completa ed indipendente ad opera della Guardia di Finanza”.
In relazione alla quantificazione del danno il Collegio osserva che “il criterio di calcolo utilizzato per la quantificazione è esente da censure, così come l’individuazione di un parametro di natura oggettiva dato dai valori Omi determinati dall’Agenzia delle Entrate. Lo svolgimento di un’attività commerciale di intrattenimento non autorizzata ha causato un rilevante pregiudizio patrimoniale al Comune a causa delle mancate entrate che la concessione dell’area per un uso commerciale avrebbe comportato, a fronte di quelle riferite all’attività di gestione di un Impianto sportivo, anche per finalità sociali, con l’attribuzione di un canone concessorio invero non parametrato alla natura ed estensione dell’area”.
Commento:
È evidente che siamo in presenza di un sistema di sfruttamento commerciale di un bene comunale, del tutto illecito, a beneficio di privati e senza alcun corrispettivo per il Comune. Tale situazione si è protratta per circa 10 anni e si è interrotta solo dopo l’intervento della Magistratura, nonostante che gli Uffici comunali fossero al corrente della situazione.
Sono stati omessi tutti i controlli interni (anche da parte degli Amministratori), che esterni (anche dell’Organo di revisione).
Di Antonio Tirelli




