Tarsu e box auto

Nell’Ordinanza n. 17312 del 13 luglio 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità si esprimono sulla Tarsu relativa a 2 box. Nello specifico, la Suprema Corte chiarisce, atteso che i Parcheggi sono aree frequentate da persone e quindi presuntivamente produttive di rifiuti, che il contribuente, in ossequio alla regola generale, desumibile dall’art. 62 del Dlgs. n. 507/93, avrebbe dovuto dedurre e provare il presupposto dell’invocata esenzione – e cioè, la concreta inidoneità alla produzione dei rifiuti (ad esempio, per la mancata utilizzazione o inutilizzabilità del box) – essendo l’imposta altrimenti dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione.

Il principio in esame opera anche per i Parcheggi privati che non siano pertinenze dell’abitazione, ricorrendo la medesima ratio della frequentazione da parte di persone (e cioè, del titolare del veicolo abitualmente parcheggiato), sufficiente a generare la presunzione della produzione di rifiuti. Non può quindi ritenersi sufficiente, ai fini dell’esonero dalla tassazione, l’indicazione nell’originaria Denuncia della destinazione del locale all’uso di Parcheggio.