Dgue: la inesatta compilazione legittima l’attivazione del “soccorso istruttorio

Consiglio di Stato, Sentenza n. 5992 del 15 luglio 2022

Nella fattispecie in esame, i Giudici chiariscono che l’inesatta compilazione del Documento di gara unico europeo rende ambigua la dichiarazione e legittima l’esercizio del “soccorso istruttorio”. Infatti, risponde al Principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa la regola secondo cui l’Amministrazione, in sede di procedura ad evidenza pubblica, è tenuta ad attivarsi, a mezzo “soccorso istruttorio” ovvero richiedendo appositi chiarimenti, per evitare l’esclusione dalla gara di un Operatore economico dovuta al solo fatto di aver prodotto una documentazione incompleta od irregolare sotto il profilo formale, in conformità al Principio del favor partecipationis.

Pertanto, in definitiva, il Dgue risultato incompleto in alcune parti è integrabile mediante il “soccorso istruttorio”. Inoltre, possono essere richiesti chiarimenti dalle Stazioni appaltanti, trattando i candidati “in maniera uguale e leale” in conformità all’art. 56, comma 3, della Direttiva 2014/24/UE, per il quale “se le informazioni o la documentazione che gli Operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le Amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente Direttiva, agli Operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei Principi di parità di trattamento e trasparenza”.