Tar Lazio, Sentenza n. 10678 del 27 luglio 2022
Nella Sentenza in epigrafe indicata, la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della procedura aperta telematica, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto affidamento in gestione dei Servizi socio-educativi sostenendo che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa in quanto aveva modificato l’offerta economica. Infatti, in sede di presentazione dell’offerta economica, il Raggruppamento controinteressato ha proposto un ribasso di 12,81 sul prezzo posto a base d’asta, indicando i costi aziendali in Euro 8.400,00 mentre i costi di manodopera sono stati indicati in Euro 1.274.473,75. In sede di giustificazione sui costi di manodopera, richiesti poiché il disciplinare di gara li aveva stimati in 2.507.330,00, l’Operatore ha completamente stravolto il costo adducendo che quello inserito in offerta era da riferirsi ad un solo anno.
I Giudici rilevano che non è possibile escludere dalla gara un concorrente qualora quest’ultimo, avendo correttamente presentato un’offerta economica tenendo in considerazione sia i costi della manodopera che gli oneri aziendali di adempimento delle disposizioni in tema di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro ed avendo indicato separatamente entrambe le voci di costo all’interno della propria offerta economica, abbia commesso un mero errore formale nella indicazione numerica del costo della manodopera nell’offerta economica, qualora successivamente, in sede di contraddittorio con la Stazione appaltante all’interno del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, tale errore formale venga rilevato come tale dalla medesima Stazione appaltante, a seguito della positiva verifica che i costi della manodopera (così come gli oneri di sicurezza aziendale) siano stati debitamente tenuti in considerazione e conteggiati dal concorrente nella predisposizione della propria offerta economica, in tal modo giustificandosi la richiesta di chiarimenti ed il “soccorso istruttorio”, senza che tali chiarimenti, qualora unicamente rivolti ad evidenziare un mero errore formale di trascrizione numerica del costo della manodopera (o degli oneri di sicurezza aziendale) nell’offerta economica, possano essere intesi come indebita modifica della medesima offerta economica.
Nel caso in esame, l’offerta economica della controinteressata sconta un palese refuso materiale avendo indicato l’onere complessivo della manodopera per 1 anno solo rispetto ai 2 anni previsti. L’operazione correttiva posta in essere dalla Commissione risponde al generale Principio di conservazione degli atti negoziali in uno al favor partecipationis sotteso alle procedure evidenziali, ne arreca alcun vulnus alla par condicio competitorum appalesandosi logicamente vincolata e necessitata anche alla luce del fatto che gli atti di gara non indicavano in maniera chiara che il costo dovesse essere indicato complessivamente per il biennio e non per il singolo anno. Siffatto modus operandi trova ampio conforto nella giurisprudenza (Tar Roma, Sentenza n. 9448/2021; Tar Torino, Sentenza n. 86/2022) secondo cui “l’errore scusabile di rettifica deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento d’offerta; la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena altrimenti l’inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta, con violazione del Principio della par condicio dei concorrenti; tale complessiva operazione deve fondarsi su elementi – identificativi dell’errore, desumibili dall’atto stesso, non già da fonti esterne”.




