Prova di resistenza: il ricorrente deve verificare che l’accoglimento del ricorso arrecherebbe una qualche utilità alla propria sfera giuridica

Delibera n. 270 del 7 giugno 2022

Una Società, seconda classificata in una procedura di gara, ha contestato l’errato punteggio (pari a 0,00 punti) assegnato alla sua offerta tecnica da uno dei Commissari di gara in relazione ad un criterio di valutazione. Secondo l’istante, il punteggio attribuito dal Commissario sarebbe frutto di un mero errore materiale.

L’Anac chiarisce che, in una procedura di gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’operatore economico che intenda contestare le valutazioni e i punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice alla propria offerta tecnica ovvero a quella dell’aggiudicatario, è tenuto a superare la cd. “prova di resistenza”, consistente nel verificare che, in relazione alle specifiche censure dedotte, l’accoglimento del ricorso arrecherebbe una qualche utilità giuridicamente apprezzabile nella sua sfera. Diversamente, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in quanto inidoneo a consentire il raggiungimento da parte del ricorrente del bene della vita cui esso aspira.