Fabbricati rurali: l’attribuzione di una diversa categoria catastale deve essere impugnata dal contribuente che chieda l’esenzione dall’Ici

Nell’Ordinanza n. 20990 dell’8 settembre 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità si esprimono sull’applicazione dell’Ici ai fabbricati rurali. La Suprema Corte chiarisce che, in tema di Ici, l’immobile che sia stato iscritto nel Catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa Categoria (“A/6” o “D/10”), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9 del Dl. n. 557/93, convertito con Legge n. 133/94, non è soggetto all’Imposta ai sensi del combinato disposto dell’art. 23, comma 1-bis, del Dl. n. 207/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/09 e dell’art. 2, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 504/92.

L’attribuzione all’immobile di una diversa Categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’Imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad Ici.

Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della Categoria catastale “A/6” o “D/10” al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’Imposta. Inoltre, i Giudici di legittimità affermano che, in tema di Ici, le variazioni della Categoria catastale ex art. 7, comma 2-bis, del Dl. n. 70/11, convertito con modificazioni nella Legge n. 106/11, producono effetti, ai fini del riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili, dal quinquennio antecedente alla presentazione della domanda, in virtù della norma d’interpretazione autentica di cui all’art. 2, comma 5-ter del Dl. n. 102/13, convertito in Legge n. 124/13.