Sulla G.U. n. 187 dell’11 luglio 2022 è stato pubblicato il Decreto 25 luglio 2022 del Ministero dell’Interno, recante “Approvazione del Modello informatizzato e modalità di presentazione di richieste di contributo, da parte dei Comuni, per Interventi riferiti a Opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio che non siano integralmente finanziati da altri soggetti”.
Il Decreto sancisce che i Comuni hanno facoltà di richiedere i contributi per Interventi riferiti ad Opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per la realizzazione di Opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti, presentando apposita Domanda al Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, tramite il Modello di istanza riportato all’Allegato “1” al Decreto.
L’Istanza è prodotta da parte dei Comuni interessati esclusivamente attraverso le apposite funzioni disponibili nell’Area riservata della “Piattaforma gestione linee di finanziamento” integrata nel “Sistema di monitoraggio delle Opere pubbliche”.
Per la validità della comunicazione per l’anno 2023, i Comuni dovranno trasmettere l’Istanza entro il termine perentorio delle ore 24,00 del 15 settembre 2022 esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del Rappresentante legale e del Responsabile del “Servizio tecnico”.
Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più Opere pubbliche e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di:
- Euro 1.000.000 per i Comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti;
- Euro 2.500.000 per i Comuni con popolazione da 5.000 a 25.000 abitanti;
- Euro 5.000.000 per i Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.
Inoltre, non possono presentare la richiesta di contributo i Comuni che nel biennio 2021-2022 risultano beneficiari dell’intero contributo concedibile per fascia demografica, mentre i Comuni che hanno ricevuto per le annualità 2021-2022 parte dell’intero contributo possono presentare una nuova Istanza per l’importo non concesso e/o non richiesto. Il contributo può essere richiesto solo per la realizzazione di Investimenti di cui all’art 2, commi 2, 3 e 4 del Decreto.
L’ordine di priorità delle Domande pervenute seguirà i seguenti criteri:
- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di Strade, Ponti e Viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’Ente.
Le richieste di contributo che i Comuni possono inviare devono contenere il Quadro economico dell’opera, il Cronoprogramma dei lavori, le informazioni riferite alla tipologia dell’Opera, nonché il Cup valido e correttamente individuato in relazione all’Opera per la quale viene richiesto il contributo.
Le richieste devono inoltre riferirsi ad Opere pubbliche inserite nel Documento unico di programmazione degli Enti Locali e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell’ambito territoriale del Comune.
Infine, alla data della presentazione della richiesta, i Comuni devono aver trasmesso tramite “Bdap” i documenti contabili di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) ed e), e all’art. 3 del Decreto Mef 12 maggio 2016.
Per tutti gli altri riferimenti, si rimanda al testo del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale




