Nella Sentenza n. 22482 del 27 settembre 2017 della Corte di Cassazione, la questione controversa in esame riguarda l’assoggettamento o meno dei Consorzi di bonifica ad Ici quanto ai beni demaniali di cui essi dispongono per l’espletamento delle loro attività istituzionali. La Suprema Corte rileva che, in tema di Ici, i Consorzi di bonifica sono concessionari dei beni demaniali loro affidati per l’espletamento della loro attività istituzionale e, quindi, soggetti all’Imposta, ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 388/00. Tali Enti sono concessionari ex lege degli impianti idrovori e non semplici incaricati alla loro manutenzione, come si desume dagli artt. 16, 18 e 100 del Rd. n. 215/33, per cui sono assoggettati all’Imposta ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Dlgs. n. 504/92, come modificato dall’art. 8, comma 3, della Legge n. 388/00. I Giudici di legittimità specificano che, ai fini Ici, il Consorzio di bonifica non può essere considerato mero detentore degli immobili demaniali ad esso affidati e nemmeno semplice incaricato della loro manutenzione. Il rapporto tra i Consorzi di bonifica e i beni del demanio loro affidati è declinabile secondo lo schema della Concessione a titolo gratuito.




