Nell’Ordinanza n. 17488 del 14 luglio 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, previsto dall’art. 21, comma 2, del Dlgs. n. 22/97, presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche non solo qualitative ma anche quantitative dei rifiuti speciali, poiché l’impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità.







