Appalti: Anac evidenzia importanti criticità legate all’art. 80 del “Codice” e suggerisce possibili modifiche da introdurre nella prossima revisione

Con il Comunicato-stampa 5 settembre 2022 pubblicato sul proprio sito istituzionale, l’Anac informa circa gli esiti dell’Atto di segnalazione n. 3 del 27 luglio 2022 in cui sono evidenziate le criticità in materia di Appalti relative all’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater), del Dlgs. n. 50/206 e suggerisce possibili interventi.

Secondo Anac, la norma del “Codice degli Appalti” che esclude gli Operatori economici dalle gare di appalto per “gravi illeciti professionali”, deve essere modificata nella prossima revisione del nuovo “Codice” da parte del Consiglio di Stato e del Governo, in corso dopo l’approvazione lo scorso 14 giugno 2022 della Legge-delega da parte del Parlamento. 

L’Anac sottolinea che “la Legge attuale ha generato un notevole contenzioso proprio a causa dell’indeterminatezza dei casi che portano all’esclusione e dell’elevata discrezionalità attribuita alle stazioni appaltanti nelle valutazioni di competenza”. Dopo aver raccolto attraverso una Consultazione pubblica, le valutazioni di 21 stakeholder, l’Autorità ha individuato i punti da modificare.

In primis è necessaria una “indicazione chiara ed esaustiva delle fattispecie rientranti nella categoria dei gravi illeciti professionali, circoscrivendo adeguatamente l’ambito di applicazione della norma”. 

Altra criticità evidenziata riguarda la rilevanza delle violazioni non definitivamente accertate. Gli operatori del settore la contestano, ma secondo Anac non può essere messa in dubbio visto che anche la normativa comunitaria obbliga le stazioni appaltanti a tenerne conto come causa di esclusione dalla gara.

Secondo Anac, “sarebbe auspicabile che la nuova norma chiarisca la rilevanza delle violazioni non definitive e introduca la possibilità di graduare in maniera proporzionale sia le conseguenze di tali comportamenti che l’obbligo della Stazione appaltante di motivare le proprie scelte […]. È auspicabile inoltre un chiarimento sull’ambito soggettivo di applicazione della norma con un esplicito riferimento ai soggetti che all’interno di una sScietà, commettendo un illecito, determinano l’inaffidabilità della Società stessa”.

Per l’Autorità, il Legislatore dovrebbe chiarire che valgono come motivo di esclusione anche determinati comportamenti (tentativi di influenzare le decisioni della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate, oppure omissione o falsificazione delle informazioni dovute) che l’Operatore economico ha messo in atto in precedenti procedure di gara. 

Anac auspica dunque un elenco dettagliato delle ipotesi rilevanti che sia in grado di circoscrivere l’applicazione dell’esclusione a carenze significative e chiarisca che non sono rilevanti le penali riferite ad episodi isolati e di modesta rilevanza che hanno natura fisiologica nell’esecuzione dell’Appalto.

Per l’analisi completa delle Osservazioni poste da Anac, si rimanda al testo completo dell’Atto di segnalazione 23 luglio 2022.