Nell’Ordinanza n. 27295 del 17 novembre 2017 della Corte di Cassazione, un Comune propone ricorso avverso una Sentenza che rigettava l’appello relativo all’applicazione dell’Ici per l’anno 2001, in relazione ad immobili posseduti da un Iacp di una Provincia, e confermava la decisione del Giudice di prime cure che aveva riconosciuto all’Iacp la spettanza della detrazione d’imposta cui all’art. 8 del Dlgs. n. 504/92. La Suprema Corte osserva che per i periodi anteriori al 1° gennaio 2008 – data in cui gli immobili in questione sono esenti da Ici ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Dl. n. 93/08, convertito con
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