Nell’Ordinanza n. 27027 del 15 novembre 2017, la Corte di Cassazione chiarisce che, in tema di Ici, l’art. 74, comma 1, della Legge n. 342/00 – secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione – deve essere interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile Ici, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverossia
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