Corte dei conti Lazio, Sentenza n. 403 del 28 dicembre 2017
La Corte dei conti Lazio, con la Sentenza n. 403 del 28 dicembre 2017, è intervenuta in merito all’ipotesi di danno erariale cagionato ad un Comune, riferita all’affidamento in gestione di immobili facenti parte del patrimonio immobiliare comunale destinato a fini sociali.
In particolare, nel caso di specie, sono stati citati in giudizio alcuni Dirigenti e Funzionari del Comune in questione per non aver provveduto all’applicazione del canone di mercato e alla completa regolarizzazione della procedura concessoria nella locazione di un immobile al “Consiglio Italiano per i Rifugiati”.
La Sezione, considerato che “… è stato pagato il canone del 20%” e tenuto conto anche dei precedenti giurisprudenziali, favorevoli ai Dirigenti e Funzionari convenuti, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti degli stessi, affermando che, nel caso specifico, la fattispecie del danno erariale non si configura trattandosi di gestione di immobili del patrimonio comunale destinati a fini sociali.
La Sentenza risulta particolarmente interessante in quanto, se da una parte, ragionevolmente, sancisce l’insussistenza del danno erariale laddove la destinazione degli immobili locati abbia finalità sociale, dall’altra implicitamente considera ipotizzabile il danno erariale nel caso in cui, anche per immobili destinati a tali fini, non riconducibili dunque tra quelli ad economicità irrilevante, non venga previsto e corrisposto alcun canone d’uso, a fronte invece di un utilizzo completamente gratuito di tali strutture da parte di terzi.
di Carolina Vallini e Francesco Vegni




