Nell’Ordinanza n. 234 dell’8 gennaio 2018 della Corte di Cassazione, la questione controversa riguarda la presunta inesistenza della notifica di un avviso di accertamento Ici recapitato per il tramite di un gestore privato di Servizi postali anziché dal Gestore universale Poste Italiane Spa.
La Suprema Corte rileva che, in tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un Servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che l’art. 4, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 261/99, che ha liberalizzato i servizi
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