Nella Sentenza n. 695 del 19 gennaio 2018 del Tar Lazio, la questione controversa in esame riguarda la tardiva e incompleta certificazione del Patto di stabilità 2015 da parte di un Ente Locale successivamente entrato in procedura di dissesto. I Ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze hanno proceduto all’applicazione e pubblicazione della sanzione per violazione del Patto di stabilità, sulla base dei soli dati provvisori comunicati entro il 31 marzo dall’Ente Locale, a nulla rilevando la sua successiva dichiarazione di dissesto.
Secondo i Giudici laziali, nel caso di specie, è rilevante, non solo l’invio dei dati provvisori, ma anche quello dei dati definitivi sul conto consuntivo 2015 da trasmettere entro 60 giorni dalla sua approvazione.
Per gli Enti che abbiano dichiarato il dissesto, in mancanza del bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni dell’art. 248 del Dlgs. n. 267/00 prevedono che, “a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all’emanazione del Decreto di cui all’art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 [rendiconto della gestione dell’organo liquidatore] non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione”. Sulla suddetta sospensione il Mef, con Decreto n. 18628/16, in materia proprio di invio delle certificazioni sul rispetto del Patto di stabilità interno, ha espressamente previsto che, “…con riferimento agli Enti Locali per i quali, ai sensi dell’art. 248, comma 1, del Dlgs. n. 267/00, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2015, si ritiene che i 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione, previsti dall’art. 31, comma 20, della Legge n. 183/11, decorrano dall’eventuale nuovo termine per l’approvazione del rendiconto della gestione 2015 previsto dal Decreto del Ministro dell’Interno di approvazione dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato ai sensi dell’art. 261 del Tuel”. Sulla base di questi presupposti, recepiti dallo stesso Mef con proprio Decreto, il Provvedimento sanzionatorio nei confronti del Comune deve essere annullato in considerazione dell’obbligatoria sospensione dei termini, prevista per gli Enti in dissesto dallo stesso Mef , ma disattesa nel caso di specie.




