“Gestione separata Inps”: definite le aliquote ed i massimali/minimali per l’anno 2018

Con la Circolare n. 18 del 31 gennaio 2018, l’Inps ha comunicato le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla “Gestione separata” di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/95.

Aliquote contributive e di computo

  • Collaboratori e figure assimilate

L’art. 2, comma 57, della Legge n. 92/12, ha disposto che per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla “Gestione separata”, l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2018 al 33%.

La Legge n. 81/17 ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i Sindaci e Revisori, iscritti in via esclusiva alla “Gestione separata”, non pensionati e privi di Partita Iva, è dovuta un’aliquota contributiva supplementare pari allo 0,51% (Circolare Inps n. 122/17).

Tale aliquota si aggiunge a quelle attualmente in vigore pari a:

  • 0,50%, stabilita dall’art. 59, comma 16, della Legge n. 449/97 (utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall’art. 1, comma 788, della “Legge Finanziaria 2007”, n. 296/06);
  • 0,22%, disposta dall’art. 7 del Dm. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della citata “Legge Finanziaria 2007” (Legge n. 296/06).
  • Professionisti

L’art. 1, comma 165, della Legge n. 232/16, ha disposto che, a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva, iscritti alla “Gestione separata” Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva (di cui all’art. 1, comma 79, della Legge n. 247/07), è stabilita in misura pari al 25%. Non è stato modificato quanto previsto in merito all’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, istituita dall’art. 59, comma 16, della Legge n. 449/97 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale) e dall’art. 7 del Dm. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della “Legge Finanziaria 2007” (Legge n. 296/06 – vedasi Messaggio Inps n. 27090/07).

  • Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie

Per i soggetti di cui ai punti precedenti, già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’art. 1 della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), al comma 491 ha modificato quanto già stabilito in base al combinato disposto dell’art. 2, comma 57, della Legge n. 92/12, e dell’art. 46-bis, comma 1, lett. g), del Dl. n. 83/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 134/12; conseguentemente, l’aliquota per il 2018 è confermata al 24% per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti).

Tabelle

Tutto quanto sopra premesso, le aliquote dovute per la contribuzione alla “Gestione separata” per l’anno 2018 sono complessivamente fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 34,23%

(33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72%

(33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%
Liberi professionisti Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72%

(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

 

In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella “Gestione separata”, l’Inps rinvia alla propria Circolare n. 7/07.

Ripartizione dell’onere contributivo

Aziende committenti

Come è noto, la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il Modello “F24” telematico per i datori privati e Modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche.

Liberi professionisti

Per quanto concerne i Professionisti iscritti alla “Gestione separata”, l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite Modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle Imposte sui redditi (saldo 2017, primo e secondo acconto 2018).

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2018

L’art. 51 del Tuir dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. “principio di cassa allargato”). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori – di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), i cui compensi, ai sensi dell’art. 34 della Legge n. 342/00, sono assimilati a redditi da lavoro dipendente – è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2017 (24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 32,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l’aliquota aggiuntiva per la “Dis-Coll” oppure, dal 1° luglio 2017, 33,23% per i soggetti obbligati anche ad aliquota “Dis-Coll”).

Per le modalità e termini di versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi erogati entro il 12 gennaio 2018, l’Inps rinvia a quanto già precisato nella propria Circolare n. 10/02.

Massimale e Minimale

Massimale

Per l’anno 2018 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della Legge 335/95, è pari a Euro 101.427,00. Pertanto, le aliquote per il 2018 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla “Gestione separata” fino al raggiungimento del citato massimale.

Minimale – Accredito contributivo

Per l’anno 2018 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 233/90, è pari a Euro 15.710,00. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di Euro 3.770,40, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:

–   Euro 4.040,61 (di cui Euro 3.927,50 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 25,72%;

–   Euro 5.297,412 (di cui Euro 5.184,30 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72%;

–   Euro 5.377,533 (di cui Euro 5.184,30 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 34,23%.

Reddito minimo annuo Aliquota Contributo minimo annuo
15.710,00 24% 3.770,40
15.710,00 25,72 % 4.040,612 (IVS 3.927,50)
15.710,00 33,72 % 5.297,412 (IVS 5.184,30)
15.710,00 34,23 % 5.377,533 (IVS 5.184,30)