Nella Delibera n. 91 del 21 marzo 2018 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco chiede un parere in merito alla possibilità di utilizzare il risparmio di spesa derivante dal trasferimento per mobilità di dipendente inizialmente assunto a tempo pieno e successivamente trasformato in part-time, per coprire la spesa derivante dalla trasformazione a tempo pieno di n. 2 posti part-time. La Sezione rileva che la trasformazione di un contratto di lavoro part-time (ab initio) in un rapporto a tempo pieno costituisce nuova assunzione e soggiace alle limitazioni normative sulla capacità assunzionale. Fermo restando il principio di
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