Nella Delibera n. 44 del 23 marzo 2018 della Corte dei conti Puglia un Sindaco, dopo aver precisato che i Comuni in questione hanno provveduto al riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 7, del Dlgs. n. 118/11, chiede se, nell’ipotesi in cui, durante la predisposizione del rendiconto di un successivo esercizio finanziario, sia rilevato “un errore nel calcolo della somma da accantonare al ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità’”, sia possibile sanare la situazione effettuando un nuovo riaccertamento straordinario, secondo quanto previsto dall’art.1, comma 848, della Legge n. 205/17. La Sezione osserva che la recente disciplina
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