E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19 gennaio 2018, recante il “Regolamento con cui si adottano gli Schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103, comma 9 e 104, comma 9, del Dlgs. n. 50/16”.
Il Decreto approva gli Schemi-tipo di contratto delle garanzie fideiussorie per:
- la cauzione provvisoria per lavori, servizi e forniture (art. 93, comma 1, Dlgs. n. 50/16);
- la cauzione definitiva per lavori, servizi e forniture (art. 103, comma 1, Dlgs. n. 50/16);
- l’anticipazione per lavori (art. 35, comma 18, Dlgs. n. 50/16);
- la rata di saldo per lavori, servizi e forniture (art. 103, comma 6, Dlgs. n. 50/16);
- la risoluzione per lavori (art. 104, comma 1, Dlgs.n. 50/16);
- il buon adempimento per affidamenti a contraente generale o per lavori di importo a base d’asta superiore a 100 milioni di Euro, se la garanzia fideiussoria è prevista dal bando/avviso (art. 104, comma 1, Dlgs. n. 50/16).
Le garanzie possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere prestate, sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all’interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della Stazione Appaltante.
Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero indicate unitariamente nell’unico atto, corrispondono in ogni caso all’importo complessivo garantito.
Il Decreto inoltre approva le Schede tecniche che, ai fini della semplificazione delle procedure, gli offerenti e gli appaltatori presentano alle stazioni appaltanti, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.




