Protezione civile: pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza per l’Accoglienza, il Soccorso e l’Assistenza alla popolazione ucraina

Sulla G.U. n.236 dell’8 ottobre 2022 è stata pubblicata l’Ordinanza n. 927 del 3 ottobre 2022, recante “Ulteriori disposizioni urgenti di Protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’Accoglienza, il Soccorso e l’Assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”.

L’Ordinanza dispone il riparto di un contributo forfettario “una tantum”in favore dei Comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti asilo, per un totale complessivo di Euro 40 milioni, destinati al rafforzamento dell’offerta di Servizi sociali.

Il contributo è riconosciuto ai Comuni in relazione alla popolazione residente secondo i seguenti criteri:

  • per i Comuni con una popolazione residente fino a 5.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 3 unità; 
  • per i Comuni con una popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 5 unità; 
  • per i Comuni con una popolazione residente superiore a 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 8 unità; 
  • per i Comuni con una popolazione residente superiore a 100.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 15 unità.

Le richieste di accesso al contributo devono essere presentate dai Comuni interessati mediante il Modulo allegato all’Ordinanza, entro 45 giorni dalla pubblicazione in G.U., all’Anci nazionale.

Le medesime disposizioni possono essere estese anche al personale in servizio presso altre Strutture, anche non di Protezione civile, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, purché direttamente impegnato nelle attività di gestione dell’emergenza ucraina.

Per il personale non dirigenziale in servizio presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il riconoscimento del compenso previsto per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti e entro il limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, è aggiornato secondo i seguenti parametri: 

  • in favore di un numero massimo di 5 unità di personale per ciascuna Amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall’Ucraina inferiore a 1.000 unità; 
  • in favore di un numero massimo di 15 unità di personale per ciascuna Amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall’Ucraina inferiore a 5.000 unità; 
  • in favore di un numero massimo di 25 unità di personale per ciascuna Amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall’Ucraina inferiore a 15.000 unità; 
  • in favore di un numero massimo di 35 unità di personale per ciascuna Amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall’Ucraina pari o superiore a 15.000 unità. 

Per il personale titolare di incarichi di posizione organizzativa in servizio presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per il riconoscimento dell’indennità prevista di cui al predetto comma 3, si applicano, mensilmente, i seguenti parametri aggiornati: 

  • Regioni o Province autonome nelle quali siano state presentate fino a 5.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di 10 titolari di posizione organizzativa; 
  • Regioni o Province autonome nelle quali siano presentate fino a 10.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di 15 titolari di posizione organizzativa; 
  • Regioni o Province autonome nelle quali siano presentate fino a 15.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di 20 titolari di posizione organizzativa; 
  • Regioni o Province autonome nelle quali siano presentate oltre 15.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di 25 titolari di posizione organizzativa. 

Per il personale titolare di incarichi dirigenziali in servizio presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per riconoscimento dell’indennità si adottano, mensilmente, i seguenti parametri aggiornati: 

  • Regioni o Province autonome nelle quali siano state presentate fino a 10.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di 2 figure dirigenziali; 
  • Regioni o Province autonome nelle quali siano state presentate oltre a 10.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di 4 figure dirigenziali.

Tali oneri saranno a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza in rassegna nel limite massimo di Euro 1.100.000.