“Contributo di costruzione”: giurisdizione Giudice amministrativo

Nella Sentenza n. 4123 del 5 luglio 2018 del Consiglio di Stato, la questione controversa in esame riguarda la decorrenza del termine di prescrizione del credito per “contributo di costruzione”. I Giudici chiariscono che le controversie aventi ad oggetto un giudizio di accertamento negativo in ordine all’obbligazione pecuniaria relativa al pagamento del “contributo di costruzione” rientrano nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. Inoltre, i Giudici specificano che il fatto costitutivo dell’obbligo giuridico avente ad oggetto il “contributo di costruzione” è il rilascio della concessione e dalla stessa data decorre il termine di prescrizione del diritto. Invece, il termine di 60 giorni dalla ultimazione delle opere rileva solo ai fini della prescrizione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei contributi concessori. Infine, i Giudici rilevano che l’atto di costituzione in mora non è soggetto a formule solenni, avendo invece lo scopo di portare a conoscenza del debitore, per iscritto, l’intenzione del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese.