Nella Delibera n. 80 dell’11 luglio 2018 della Corte dei conti Piemonte, un Sindaco ha chiesto un parere relativo alla spettanza dei gettoni di presenza da parte dei Presidenti dei Gruppi consiliari per la partecipazione alla Conferenza dei Capigruppo, qualora la Conferenza venga convocata esclusivamente per la revisione dello statuto e del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale e, pertanto, con funzioni assimilabili a quelle delle commissioni consiliari permanenti. La Sezione, ribadendo l’orientamento consolidato sulla questione, ha chiarito che non compete la percezione dei gettoni di presenza per la partecipazione alla Conferenza dei Capigruppo, anche nel caso in cui la stessa venga convocata per il disbrigo di funzioni assimilabili a quelle di commissioni permanenti, come detto in precedenza, in quanto, come evidenziato con apposito parere del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per le Autonomie del 9 dicembre 2009, “la Conferenza dei capigruppo, avendo competenza in materia di programmazione dei lavori del Consiglio e di ordinamento delle attività delle Commissioni Consiliari, non può essere equiparata a queste, che svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta direttamente finalizzate alla preparazione dell’attività del Consiglio”. Inoltre, considerato che, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del Dlgs. n. 267/00, non è consentita la corresponsione di compensi per la partecipazione ad organi o Commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche, la partecipazione dei Consiglieri comunali alla Conferenza Capigruppo risulta già retribuita, ai sensi di legge, dai gettoni altrimenti percepiti nell’ambito dell’attività consiliare propria della funzione esercitata ed entro i limiti normativamente stabiliti.




