L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 2 del 24 settembre 2018, ha fornito l’interpretazione dell’art. 7-quater, comma 1, lett. a), del Dpr. n. 633/72, nel caso di servizi relativi ai beni immobili, sulla base dei chiarimenti forniti dall’art. 31-bis del Regolamento di esecuzione UE n. 1042/2013, alla luce degli orientamenti interpretativi comunitari.
Nell’ipotesi di una prestazione di servizi composta dalla concessione a titolo oneroso dell’uso di beni immobili ubicati in Italia, destinati ad attività congressuale, e dalla fornitura di servizi effettuata in occasione di eventi sportivi, se dall’esame delle circostanze del caso specifico emerge che:
- la concessione in uso degli immobili è essenziale e indispensabile per la prestazione del servizio;
- i servizi pattuiti sono subordinati alla concessione in uso degli immobili, anche in relazione al loro valore economico,
la prestazione di servizi dedotta in contratto sarà territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’art. 7-quater, comma 1, lett. a), in combinato disposto con l’art. 12 del Dpr. n. 633/72.
Il committente non residente può ottenere il rimborso dell’Iva assolta in Italia, ricorrendone i presupposti di legge.




