Ici: la Ctr Toscana chiarisce i casi in cui è applicabile l’esenzione per l’abitazione principale

Nella Sentenza n. 1493 del 24 luglio 2018 della Ctr Toscana, i Giudici si esprimono sull’esenzione ai fini Ici dell’abitazione principale. Per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. La dimostrazione che un immobile è destinato ad abitazione principale è data infatti dal certificato di residenza che attesta appunto il periodo di residenza anagrafica del contribuente, ma qualora non sia così, il contribuente può autocertificare tale circostanza.

Ciò comporta che se l’immobile è:

–          adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, l’esenzione spetta a ciascuno di essi;

–          di proprietà di 3 soggetti ma solamente 2 di essi lo hanno adibito ad abitazione principale, l’Ici continua ad essere dovuta da colui che non lo ha destinato a tale uso.

Inoltre, i Giudici toscani precisano che alcune agevolazioni legate all’abitazione principale possono riguardare anche l’unità destinata a tal fine da un familiare del contribuente. Ed ancora, l’esenzione va riconosciuta a tutte le unità immobiliari che il Comune, con Regolamento vigente alla data di entrata in vigore del Decreto, ha assimilato alle abitazioni principali.