Nella Sentenza n. 2267 del 12 ottobre 2018 del Tar Milano, i Giudici si esprimono sulla giurisdizione del Giudice ordinario, in particolare chiarendo che la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dall’Amministrazione, facendo valere la responsabilità precontrattuale del privato per i danni da essa sofferti in conseguenza del coinvolgimento in trattative rivelatesi inutili (avendo partecipato ad una gara senza verificare, alla stregua di elementi che dovevano già essere conosciuti o conoscibili, la propria possibilità di impegnarsi contrattualmente), si colloca nella giurisdizione del Giudice ordinario. I Giudici hanno chiarito che l’attrazione della tutela risarcitoria dinanzi al Giudice amministrativo può verificarsi soltanto






