Nell’Ordinanza n. 26348 del 19 ottobre 2018 della Corte di Cassazione, la questione controversa in esame riguarda tutti gli atti, comunque denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli Enti previdenziali. La Suprema Corte chiarisce che anche dopo la notifica della cartella esattoriale il termine di prescrizione dei contributi resta quinquennale. Infatti, si legge nell’Ordinanza che “la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della cd. ‘conversione’ del termine
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