Nell’Ordinanza n. 26339 del 19 ottobre 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il Giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell’art. 24, comma 3, del Dlgs. n. 46/1999, per difetto di un Provvedimento giudiziale esecutivo sull’impugnazione dell’accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’Istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a Decreto ingiuntivo.







