Nella Delibera n. 62 del 26 settembre 2018 della Corte dei conti Toscana , un Comune, a seguito di regolare espletamento delle procedure di mobilità ex artt. 30 e 34-bis del Dlgs. n. 165/2001, ha assunto un dipendente a tempo pieno e indeterminato scorrendo apposita graduatoria di idonei ed utilizzando gli spazi assunzionali disponibili. Il dipendente assunto, durante il periodo di prova, ha rassegnato le proprie dimissioni. Ciò posto, il Comune ha chiesto di sapere se fosse possibile procedere ad un’ulteriore assunzione a tempo indeterminato recuperando gli spazi assunzionali utilizzati a suo tempo per il reclutamento del dipendente dimissionario e quindi scorrere nuovamente la graduatoria degli idonei, considerando non perfezionato il rapporto di lavoro con il dipendente dimissionario. La Sezione ha chiarito che, nel caso di dipendente dimissionario, l’Amministrazione può procedere nel corso dell’anno ad una ulteriore assunzione mediante scorrimento della graduatoria. Infatti, una soluzione diversa vedrebbe realizzarsi una serie di conseguenze contrastanti con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. In altri termini, l’Ente si troverebbe nella condizione di non poter contare sul lavoro di un dipendente nonostante lo svolgimento di una procedura concorsuale a ciò destinata, rispettosa del quadro normativo vigente.







