Nella Sentenza n. 709 del 6 novembre 2018 della Ctr Molise, i Giudici statuiscono che la notifica a mezzo posta, ove l’Agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l’avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l’Ufficio postale, sicché il termine per l’impugnazione (nel caso di specie, di un avviso di accertamento) decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede l’art. 8, comma 4, della Legge n. 890/1982, nell’attuale formulazione.







