Nella Sentenza n. 4332 del 16 ottobre 2018 della Ctr Lombardia, la questione controversa in esame riguarda la riqualificazione di un Ente non commerciale. I Giudici chiariscono che per la riqualificazione in questione è necessario che ci sia prevalenza delle attività commerciali rispetto a quelle istituzionali dell’Ente stesso. Quindi, qualora un’Associazione abbia tenuto una contabilità separata delle attività commerciali da quelle istituzionali e da questa risulti che i redditi derivanti dalle attività commerciali non siano prevalenti rispetto a quelli istituzionali, l’Amministrazione finanziaria non può procedere alla riqualificazione dell’Ente. In proposito, i Giudici sottolineano che, con riferimento alle Associazioni, ma con validità anche per gli Enti pubblici assistenziali, non si considerano commerciali e non producono quindi reddito imponibile le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, sebbene dietro pagamento di uno specifico corrispettivo. Infine, i Giudici precisano che non è esatto affermare che le attività non commerciali e quelle assimilabili ad attività commerciali siano frammiste e non contabilmente separabili.




