Sull’interpretazione e portata applicativa delle disposizioni di cui all’art. 21, comma 1, del Dlgs. n. 175/2016, in relazione alle società partecipate che abbiano adottato un piano di risanamento ai sensi dell’art. 14 del medesimo decreto
La Sezione, sulla richiesta avanzata dal Comune di Sanremo, afferma i seguenti principi: 1) l’art. 21, comma 1, del Dlgs. n. 175 del 2016, si applica a tutte le società partecipate da enti locali dovendosi considerare il riferimento all’elenco ISTAT citato dalla norma come relativo agli enti locali partecipanti. Tale norma non fa venir meno il principio dell’autonomia patrimoniale sancito dalla disciplina civilistica; 2) l’accantonamento previsto dall’art. 21 comma 1, del Dlgs. n. 175 del 2016, deve essere pari al valore dell’intera predita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione. In nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale. 3) per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra “valore” e “costi” della produzione, ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione; 4) gli enti locali soci devono procedere all’accantonamento previsto dal comma 1, dell’art. 21 anche nell’ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell’art. 14 del Dlgs. n. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell’equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l’esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite; 5) gli Enti locali devono procedere con l’accantonamento di cui al comma 1, dell’art. 21 del Dlgs. n. 175 del 2016 nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, mediante approvazione del bilancio d’esercizio della società partecipata; 6) gli Enti locali possono non procedere all’accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d’esercizio della società partecipata.
| Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Liguria, 12/10/2018 n. 127 |
Deliberazione n. 127/2018/PAR
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria
composta dai seguenti magistrati:
Fabio VIOLA Presidente
Alessandro BENIGNI Consigliere
Francesco BELSANTI Consigliere (relatore)
Donato CENTRONE Primo Referendario
Claudio GUERRINI Primo Referendario
Nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2018 ha assunto la seguente
DELIBERAZIONE
Vista la lettera prot. n. 34 del 8 maggio 2018 – trasmessa tramite nota del Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria n. 35 del 8 maggio 2018, assunta al protocollo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 9 maggio 2018 con il n. 1823-9/05/2018-SC_LIG-T85-A – con la quale il Sindaco del Comune Sanremo ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista l’ordinanza presidenziale n. 42 del 2018 che ha deferito la questione all’esame collegiale della Sezione;
Udito in camera di consiglio il magistrato …..
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