Riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e tributario: dipende dal credito azionato

Nella Sentenza n. 30752 del 28 novembre 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità rilevano che la giurisdizione del Giudice tributario ha ad oggetto solo crediti erariali. Quindi, risulta di scarsa importanza che il contribuente eccepisca solo un vizio di notifica della cartella impugnata, avente ad oggetto crediti Inps, senza censurare il merito della pretesa in essa contenuta, dovendosi far riferimento solamente alla natura di quest’ultima, perché è l’unico elemento rilevante ai fini del riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e tributario. Infatti, la giurisdizione si ripartisce tra Giudice ordinario e tributario a seconda del credito azionato. Le controversie in tema di cartelle di pagamento di natura tributaria, trattandosi di crediti erariali appartengono alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, stabilita in genere per “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” (art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 546/1992, che menziona espressamente all’art. 19, tra gli atti impugnabili, “il ruolo e la cartella di pagamento”).