Nella Delibera n. 181 del 23 ottobre 2018 della Corte dei conti Sicilia, vengono chiesti 2 quesiti: uno relativo alla possibilità di conferire a Tecnici esterni all’Ente incarichi di supporto alla progettazione definitiva, laddove quest’ultima venga affidata a personale interno; l’altro, relativo alla disciplina degli incentivi tecnici di cui all’art. 113, comma 5-bis, del Dlgs. n. 50/2016, anche con riferimento alle opere finanziate con fondi europei. La Sezione chiarisce che l’attività di consulenza o supporto alla progettazione debba ritenersi preclusa alle Amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda il secondo quesito, la Sezione rileva che “i compensi corrisposti a valere sui Fondi strutturali e di investimento europei (‘Sie’) in conformità con l’art. 15 del Ccnl. 1° aprile 1999 e con le norme del diritto nazionale e dell’Unione europea, per l’attuazione di progetti di valorizzazione della produttività individuale del personale regionale addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari, selezionati dall’Autorità di gestione nel contesto degli accordi di partenariato al fine di migliorare la capacità di amministrazione e di utilizzazione dei predetti fondi, ai sensi degli artt. 5 e 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare l’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all’attività istituzionale di competenza”. “Trattandosi di gestione vincolata, i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi saranno riconosciuti nella misura dell’effettivo concorso dei Fondi ‘Sie’”. Pertanto, ne consegue l’esclusione dal limite del “Fondo per il trattamento accessorio” del personale anche con riferimento agli incentivi finanziati con risorse comunitarie, fermo restando il divieto espressamente previsto dall’art. 113, comma 4, relativo alla quota del 20% del “Fondo” di cui al comma 2, “destinato all’acquisto da parte dell’Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.(…)”. Infatti, in tal caso viene meno la correlazione tra risorsa comunitaria e vincolo di destinazione richiesta dalla disciplina dei Fondi europei.




