Iva: l’avvenuta detrazione non impedisce al committente di agire per la ripetizione di quella corrisposta indebitamente al prestatore di servizio

Corte di Cassazione Civile – Ordinanza Seziona 3 n. 33502 del 15 novembre 2022

di Francesco Vegni

L’avvenuta detrazione dell’Iva non impedisce al committente di agire per la ripetizione di quella corrisposta indebitamente al prestatore di servizio.

È quanto sancito dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 33502 del 15 novembre 2022.

Nel caso di specie, una Società A ha agito nei confronti di una Società B per la restituzione dell’Iva indebitamente versata sulla Tassa di smaltimento rifiuti (detta “Tia 1”).

In pratica, la Società B è Concessionaria del “Servizio di smaltimento dei rifiuti” per conto

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