L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di consulenza giuridica n. 5 del 21 dicembre 2018 ha chiarito le modalità di pagamento dei Tributi non versati per effetto della sospensione dei termini tributari a causa di eventi sismici.
In particolare, l’Agenzia ha fornito un’interpretazione dell’art. 48, comma 1-bis, del Dl. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, in base al quale “i sostituti d’imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli Allegati 1, e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017
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